Civile

Deve ritenersi tardiva la produzione documentale fatta solo al consulente tecnico

Non si può trarre il principio di poter produrre prove nuove durante tutto il giudizio di primo grado

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di Mario Piselli

La produzione documentale fatta solo al consulente tecnico deve essere considerata terdiva. Con l'ordinanza resa nel giudizio RG. n. 23972/20 il giudice di legittimità si è pronunciato sulla questione relativa alla possibilità di produrre documenti al di fuori dei termini decadenziali, respingendo il parallelo di quanto accade ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura civile in appello. Quest'ultima norma consentendo la possibilità di produrre documenti indispensabili per la decisione non ha, infatti, come conseguenza quella di abolire il sistema delle preclusioni processuali.
E' stato precisato, infatti, che anche nell'ampia accezione del termine indispensabilità, fatta dalle sezioni unite nella decisione n. 10790/17, che ha svincolato l'ammissibilità di una nuova prova da ogni eventuale preclusione maturata in primo grado, non si può trarre il principio di poter produrre prove nuove durante tutto il giudizio di primo grado.
Le sezioni unite, pur non avendo accolto la tesi della cosiddetta "indispensabilità ristretta", collegabile all'ipotesi di non imputabilità, hanno ribadito che consentire la produzione di prove nuove per tutto il giudizio di primo grado avrebbe come conseguenza quella di abrogare di fatto il disposto degli articoli 163, 167, 183 e 184 del codice di procedura civile.
Nel caso specifico era accaduto che l'attore, a fondamento della domanda, aveva prodotto documentazione a sostegno della propria tesi all'inizio delle operazioni peritali. Mentre il giudice di primo grado non rilevava la questione, quello di secondo grado la coglieva e, per l'effetto, rigettava la domanda.
La Suprema Corte, confermando la decisione gravata, ha osservato che, se è vero che la consulenza tecnica d'ufficio può avere ad oggetto non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulenza deducente) ma anche accertare i fatti stessi (consulenza percipiente), ciò può avvenire solo quando gli elementi oggettivi siano rilevabili con il concorso di cognizioni tecniche in quanto la consulenza d'ufficio, in nessun modo, può sostituirsi all'onere probatorio delle parti.
L'ausiliario del giudice non può, pertanto, avvalersi di documenti non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione processuale, pena l'inutilizzabilità, da parte del giudice, delle conclusioni del consulente fondate su detti documenti in violazione delle regole di riparto dell'onere probatorio.

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