Penale

Dibattimento da rinnovare se la relazione del perito è decisiva

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di Patrizia Maciocchi

Nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di una diversa valutazione della dichiarazione, considerata decisiva, resa dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, il giudice d'appello deve risentirli. Le Sezioni unite, con la sentenza 14426, dirimono il contrasto che ha diviso la giurisprudenza sull'obbligo o meno di rinnovare il dibattimento, e lo fanno valorizzando il nuovo codice di procedura penale, introdotto dalla legge 103/2017. Una norma con la quale il legislatore ha recepito un orientamento consolidato della Cedu (sentenza Dan contro Moldavia) seguito dalle Sezioni unite (Dasgupta e Patalano), che impone una tutela del contraddittorio implementandolo con il principio dell'oralità. La norma ha introdotto una nuova ipotesi di ammissione d'ufficio delle prove limitando però l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e subordinandolo a precise condizioni: che ad impugnare sia il Pm (e non la parte civile); che oggetto di impugnazione sia una sentenza di condanna che il giudice ha riformato “in pejus” (e non viceversa); che i motivi di appello siano attinenti alla valutazione della prova dichiarativa che abbia carattere di decisività. Il contrasto, risolto dalle Sezioni unite, derivava da orientamenti contrapposti rispetto all'applicabilità anche al perito e al consulente tecnico della regola codificata dal nuovo codice di procedura (comma 3-bis dell'articolo 603). La tesi favorevole alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, presuppone che le dichiarazioni in questione – assimilabili a quelle testimoniali abbiano natura dichiarativa e dunque come siano tali soggette al nuovo dibattimento. La tesi opposta, pur non negando al perito e al consulente la qualità di teste, considera la perizia una sorta di prova “neutra” essendo il giudice chiamato a valutare non la credibilità o l'attendibilità, come per i testimoni “puri”, “assistiti” o “connessi”, ma l'affidabilità scientifica. Per le Sezioni unite si tratta invece di prova dichiarativa. Una conclusione raggiunta dopo un'attenta analisi del nuovo codice di rito e delle modalità con le quali si forma una perizia o una consulenza. Per i giudici il perito, riveste, in ambito processuale, più ruoli (indagini; acquisizione dei dati probatori, valutazioni). Proprio in virtù di questi molteplici compiti la perizia diventa centrale ai fini della decisione ed è quindi soggetta alla garanzia del contraddittorio, tanto più nei casi in cui un perito sia fautore di una tesi scientifica piuttosto che di un'altra. Anche per la Cedu, ricordano i giudici, il perito è equiparato al testimone. Per le Sezioni unite quindi la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento è una prova dichiarativa con il conseguente obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso il suo nuovo esame. Non c'è invece quest'obbligo se nel giudizio di primo grado, la relazione sia stata solo letta senza sentire il perito.

Corte di cassazione – Sezioni unite – Sentenza 2 aprile 2019 n. 14426

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