Diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione della rettifica non riduce automaticamente il risarcimento del danno
Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 1152/2022
In tema di diffamazione a mezzo stampa la disposizione di cui all'articolo 8, legge n. 47 del 1948 (che prevede l'obbligo di pubblicare gratuitamente le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità) non prevede una conseguenza automatica di riduzione del risarcimento del danno derivante dalla diffamazione. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l'ordinanza 17 gennaio 2022 n. 1152. Nella specie, ha - comunque - osservato la S.C., il giudice di appello ha escluso che la pubblicata rettifica per il suo contenuto sia stata una effettiva smentita e così, implicitamente e logicamente, ha escluso che sia per tale contenuto idonea a produrre lo stesso effetto della fattispecie di cui all'articiolo 8 della legge n. 47 del 1948.
I precedenti
Nello stesso senso, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, in tema di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, l'istanza di rettifica costituisce una facoltà attribuita all'interessato dall'articolo 8 legge 8 febbraio 1948 n. 47, ed avente la finalità di evitare che la pubblicazione offensiva dell'altrui prestigio e reputazione possa continuare a produrre effetti lesivi, ma non elimina i danni già realizzati; conseguentemente, il mancato esercizio di tale facoltà, mentre incide, ai sensi dell'articolo 1227, 1º comma Cc, sulla quantificazione del danno, ove si accerti che lo stesso avrebbe potuto essere attenuato con la rettifica, non rileva ai fini del 2º comma stesso articolo 1227, atteso che la pubblicazione della rettifica non può escludere il carattere diffamatorio della dichiarazione, qualora l'eventus damni si sia già realizzato con la pubblicazione delle dichiarazioni offensive, Cassazione, sentenza 15 aprile 2010,n. 9038.
Le pronunce in contrasto
Sostanzialmente in un'ottica diversa, peraltro - pur essa ricordata in motivazione nella pronunzia in rassegna - e, in particolare, per l'affermazione che la pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l'ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo, Cassazione, ordinanza 26 ottobre 2013, n. 16040.
Sempre diversamente, rispetto alla pronunzia in rassegna, in altra occasione si è affermato - ancora - che la identità personale in quanto diritto fondamentale della persona, come tale costituzionalmente protetto, giustifica il risarcimento del danno anche non patrimoniale derivante dalla sua lesione; l'esercizio del diritto di risposta e rettifica, peraltro, è suscettibile di non lasciare spazio ad un danno ulteriormente risarcibile, ma, per converso, quello spazio può residuare o risultare ampliato se all'istanza di rettifica non sia data esecuzione nella piena osservanza delle disposizioni normative che la disciplinano, ovvero se la pubblicazione della rettifica avvenga con modalità o commenti tali da accrescere la lesione dell'identità personale, o addirittura da provocarla essa stessa, Cassazione, sentenza 24 aprile 2008, n. 10690, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, II, p. 148, con nota di Perdon S., Sul corretto esercizio del diritto di rettifica, nonché in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 1309, con nota di Anzani G., Reputazione, identità personale e privacy a fronte dei diritti di cronaca e di critica.
La violazione dell'obbligo di rettifica
Per il rilievo che la violazione dell'obbligo di rettifica di cui all'articolo 8 legge n. 47 del 1948 integra un illecito distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all'identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell'onore e della reputazione, sicché l'esercizio dei rimedi ordinari e speciali previsti dall'ordinamento contro la sua inosservanza costituisce una domanda diversa, per petitum e causa petendi, da quella afferente il risarcimento del danno e gli altri rimedi conseguenti alla diffamazione a mezzo stampa, la quale non può essere proposta per la prima volta in sede di impugnazione, Cassazione, ordinanza 30 maggio 2017, n. 13520.
Per utili riferimenti cfr., altresì, Cassazione, sentenza 17 febbraio 2006, n. 3560, secondo cui il provvedimento cautelare, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice, è atto precario e rivedibile, di modo che non tocca il diritto della parte attrice di ottenere la definizione entro un termine ragionevole della controversia, né correlativamente esclude il dovere dello stato, in linea con gli impegni assunti in sede internazionale e recepiti nell'ordinamento interno, di assicurare la conclusione della causa nel rispetto di quel termine; ciò non esclude, tuttavia, che nel determinare l'intensità del danno non patrimoniale consistito nella sofferenza psicologica determinata dalla durata eccessiva del processo e quindi le conseguenze del ritardo, debba tenersi conto della questione dibattuta nel processo, delle aspettative riposte nel suo esito e del rapporto fra questo e la anticipata tutela interinale e provvisoria eventualmente accordata all'istante, ivi compreso il caso in cui il ricorrente abbia ottenuto immediata tutela del suo diritto di rettifica ex articolo 8, 5º comma, legge 8 febbraio 1948 n. 47, recante disposizioni sulla stampa, come modificato dall'articolo 42 legge 5 agosto 1981 n. 416, ed abbia, invece, nel successivo giudizio di merito, visto in via definitiva respinte le ulteriori pretese d'indole risarcitoria.
In sede di merito, per la precisazione che rientra nella potestà giurisdizionale del giudice di merito, adito successivamente all'emanazione di provvedimento che ordini la pubblicazione di una rettifica ex articolo 8 legge stampa, accertare e dichiarare l'inosservanza dell'obbligo di tempestiva pubblicazione; peraltro non costituendo più reato la violazione dell'articolo . 8 cit. non è risarcibile l'eventuale danno non patrimoniale mentre per il danno patrimoniale è onere dell'attore fornire gli elementi dai quali sia possibile desumere l'esistenza di un danno causato dal ritardo, Tribunale di Roma, sentenza 15 febbraio 1994, in Dir. informazione e informatica, 1994, p. 728.