Comunitario e Internazionale

Digital Services Act: gli obblighi a carico dei servizi con meno di 45 milioni di destinatari attivi

I nuovi obblighi differiscono secondo le dimensioni, il ruolo e l'impatto sull'ecosistema online dei fornitori di servizi

di Giovanni Ciano*

Il Digital Services Act (di seguito "Regolamento" o "DSA") regola i servizi intermediari, definiti quali servizi digitali di mere conduit, di caching, o di hosting, offerti all'interno dell'Unione europea.

Il Regolamento si applica quindi a servizi digitali che collegano i consumatori a beni, servizi o contenuti.

Come dichiarato dalla Commissione europea nella relazione sulla valutazione d'impatto che ha accompagnato la proposta del DSA, le norme del Regolamento mirano a (i) rendere l'ambiente online sicuro, (ii) migliorare le condizioni per i servizi digitali transfrontalieri e innovativi, (iii) responsabilizzare gli utenti e proteggere i loro diritti fondamentali online e (iv) stabilire una supervisione efficace dei servizi digitali e una cooperazione tra le autorità competenti.

L'obbligo di pubblicare le informazioni sui destinatari attivi

Dal 17 febbraio 2023 è applicabile l'obbligo, a carico dei fornitori di piattaforme e di motori di ricerca online, di pubblicare le informazioni sulla media mensile dei destinatari attivi dei loro servizi nell'Unione. Tali informazioni dovranno essere aggiornate ogni semestre. Ciò consentirà alla Commissione europea di individuare le piattaforme e i motori di ricerca aventi una media mensile di destinatari attivi superiore ai 45 milioni, che saranno conseguentemente designati quali piattaforme o motori di ricerca "di dimensioni molto grandi". Per essi sono previsti specifici obblighi volti a gestire i rischi sistemici, di cui al capo III, sezione 5, del Regolamento. Dal momento della loro designazione, tali servizi disporranno di quattro mesi per ottemperare agli obblighi loro imposti.

Per individuare i soggetti ai quali è rivolto l'obbligo di pubblicazione è necessario fare riferimento alle definizioni dettate dal DSA.

Per "piattaforma online" si intende un servizio di memorizzazione di informazioni che, oltre a memorizzare, diffonde informazioni al pubblico; rientrano in tale categoria i social network e i marketplace. Il Regolamento si preoccupa di non allargare eccessivamente la platea dei soggetti obbligati, precisando che quando la memorizzazione di informazioni è solo una funzione minore e accessoria di altro servizio, essi non devono considerarsi piattaforme online.

Ad esempio, non sono tali i quotidiani online, quando la sezione commenti è accessoria rispetto al servizio principale di pubblicazione delle notizie. Si definisce "motore di ricerca online" il servizio che, tramite una interrogazione su qualsiasi tema, consente agli utenti di effettuare ricerche su tutti i siti web e ottenere le relative informazioni.

La Commissione ha pubblicato una guida che consente di fare chiarezza in merito ai soggetti che devono rientrare nel conteggio dei destinatari attivi. Si definiscono tali coloro che (i) hanno richiesto di ospitare informazioni ad una piattaforma o (ii) si sono esposti a informazioni presenti su una piattaforma o indicizzate su un motore di ricerca.Il concetto di destinatario attivo di una piattaforma non coincide necessariamente con quello di utente registrato.

Dovranno essere considerati destinatari attivi tutti coloro che interagiscono col servizio, sia visionando o ascoltando contenuti diffusi sulla piattaforma, sia fornendo tali contenuti, ad esempio al fine di vendere o pubblicizzare un prodotto.

Gli ulteriori obblighi a carico dei servizi digitali con meno di 45 milioni di destinatari attivi.

Dal 17 febbraio 2024 saranno esecutivi gli ulteriori obblighi che il Regolamento pone a carico dei fornitori di servizi intermediari, ivi inclusi quelli che non superano la soglia dei 45 milioni di destinatari attivi.

I nuovi obblighi differiscono secondo le dimensioni, il ruolo e l'impatto sull'ecosistema online dei fornitori di servizi. Pertanto, di seguito si esamineranno i principali obblighi suddivisi in base alle diverse tipologie di soggetti obbligati.

I fornitori di servizi intermediari.

Tutti i fornitori di servizi intermediari dovranno designare dei punti di contatto, da un lato, per comunicare direttamente con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali, dall'altro lato, per consentire ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con i medesimi fornitori.I fornitori che offrono servizi all'interno dell'Unione, ma sono stabiliti al di fuori di essa, potranno designare un loro rappresentante legale in uno degli Stati membri.Ciascun fornitore avrà l'obbligo di rendere disponibili le informazioni relative alle restrizioni sull'uso dei propri servizi, tra cui le politiche di moderazione dei contenuti.

A tal fine dovrà inoltre essere specificato il relativo processo decisionale algoritmico.

I fornitori di servizi di memorizzazione di informazioni.

I fornitori di servizi che consentono la memorizzazione di informazioni dovranno predisporre un meccanismo che consenta a chiunque di segnalare contenuti illegali. In merito deve evidenziarsi la responsabilità posta in capo al fornitore che venga a conoscenza di attività o contenuti illegali e non si attivi per rimuoverli o impedire di accedervi.Inoltre, nel caso di informazioni che fanno sospettare la commissione di un reato, il fornitore dovrà darne immediata comunicazione alle autorità giudiziarie.

I fornitori di piattaforme online.

Nel momento in cui riceveranno la segnalazione di contenuti illegali o in contrasto con le condizioni generali, i fornitori di piattaforme potranno decidere di rimuovere i contenuti e di cessare la prestazione del servizio, l'account, o la capacità di monetizzazione dei destinatari del servizio. Vi dovrà però essere un sistema interno alla piattaforma che consenta di proporre reclamo avverso tali decisioni.

Al fine di risolvere le controversie inerenti alle suddette decisioni, i destinatari del servizio, compresi coloro che hanno presentato segnalazioni, potranno inoltre rivolgersi ad un organismo certificato di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Il DSA introduce importanti novità relative alla pubblicità online: i fornitori di piattaforme dovranno specificare la natura pubblicitaria dell'informazione, nonché l'identità dei finanziatori e dei soggetti per conto dei quali viene presentata la pubblicità. Inoltre, dovranno essere indicati i parametri utilizzati per determinare il destinatario della pubblicità e le modalità per modificare tali parametri.

Sono previste misure rinforzate per la tutela dei minori, nei confronti dei quali è vietata la pubblicità basate sulla profilazione.

In relazione ai sistemi di raccomandazione, le piattaforme avranno l'obbligo di rendere noti i principali parametri utilizzati e le opzioni che consentono ai destinatari di modificarli.I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali.

Il DSA impone il tracciamento degli operatori commerciali; a tal fine sulle proprie piattaforme i fornitori potranno consentire di pubblicizzare o offrire prodotti e servizi solo agli operatori commerciali che avranno fornito i propri dati identificativi e di contatto. Gli operatori dovranno inoltre fornire la copia di un documento di identificazione, i dati del conto di pagamento e il registro presso il quale sono iscritti. È inoltre richiesta un'autocertificazione con la quale l'operatore commerciale si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi al diritto dell'Unione. Il fornitore dovrà poi verificare l'attendibilità e la completezza delle informazioni.

Inoltre, qualora vengano a conoscenza di prodotti o servizi illegali offerti tramite i propri sistemi, i fornitori di piattaforme avranno l'obbligo di informare i consumatori che li hanno acquistati.

I benefici attesi.

La Commissione prevede che l'applicazione del DSA avrà un effetto positivo sul mercato unico e sulla concorrenza, stimando un aumento dell'1-1,8% del commercio digitale transfrontaliero. Si presume che l'asimmetria delle regole, differenziate in base alle dimensioni dei fornitori, aiuterà le piccole imprese emergenti - così stimolando la concorrenza, l'innovazione e gli investimenti nei servizi digitali – e, nel contempo, consentirà di affrontare le problematiche derivanti dalle grandi piattaforme. È poi previsto il miglioramento della trasparenza, della sicurezza e della tutela dei diritti fondamentali.Con il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri e del livello di governance, la Commissione mira inoltre a realizzare un adeguato sistema di vigilanza dei servizi digitali.

*a cura di Avv. Giovanni Ciano, Partner 24 ORE Avvocati

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