Dimissioni per fatti concludenti: l’INPS chiarisce i riflessi su NASpI, “ticket licenziamento” e flusso Uniemens
Le precisazioni sono contenute nel recente messaggio INPS n. 639 del 19 febbraio 2025
Il Collegato lavoro, L. n. 203/2024, ha recentemente introdotto la norma “anti furbetti” che al fine di combattere gli abusi in tema di Naspi prevede una nuova fattispecie di dimissioni per fatti concludenti (vd. il novellato articolo 26, comma 7 bis, del d.lgs. 151/2015).
Come noto, la norma prevede che superato un certo numero di assenze ingiustificate, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, dimissionario per fatti concludenti.
Con la nota INL n. 597/2025 del 22 gennaio scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato gli adempimenti a carico del datore di lavoro. In particolare, il datore di lavoro ha l’onere comunicare via PEC all’Ispettorato l’assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre quindici giorni. (per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda all’articolo pubblicato lo scorso 28 gennaio)
Il recente messaggio INPS n. 639 precisa che solo a seguito della già menzionata comunicazione il rapporto di lavoro si intenderà risolto con effetto immediato e senza la necessità di dover effettuare la procedura telematica di dimissioni prevista all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015.
Viene inoltre sottolineato che, qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, oppure nel caso in cui la sede territoriale dell’INL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, le dimissioni per fatti concludenti non troveranno efficacia. In tal caso, difatti, la sede territoriale competente dell’INL provvederà a comunicare l’inefficacia delle dimissioni sia al datore di lavoro che al lavoratore, il quale avrà diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro.
Venendo ai riflessi sulla NASpI, il messaggio INPS specifica che le dimissioni per fatti concludenti non danno diritto alla NASpI in quanto tale fattispecie non rientra tra le ipotesi di elle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Inoltre, viene chiarito, alle dimissioni per fatti concludenti consegue che il fatto che il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 - il c.d. “ticket licenziamento”.
Infine, con riferimento alle modalità di compilazione del flusso Uniemens, il messaggio INPS stabilisce che a far data dall’entrata in vigore del Collegato lavoro, ossia il 12 gennaio 2025, per le dimissioni per fatti concludenti è stato istituito un apposito codice denominato “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.
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*Michele Giammusso, Avvocato Giuslavorista presso Grande Stevens Studio Legale Associato