Professione e Mercato

Disciplinare avvocati, azione sempre prescritta dopo 7 anni e mezzo

A ribadire il principio sono le Sezioni unite, sentenza n. 2313/2025, accogliendo il ricorso di un avvocato

di Francesco Machina Grifeo

Nei procedimenti disciplinari a carico dei legali, il termine complessivo di prescrizione è di sette anni e mezzo. A ribadire il principio sono le Sezioni unite, sentenza n. 2313/2025, accogliendo il ricorso di un avvocato sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di due mesi.

Il professionista era stato citato davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino per rispondere di una serie di incolpazioni, tutte riconducibili alla violazione dei doveri professionali per il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, del Codice deontologico forense, nonché per essere venuto meno al dovere di informazione nei confronti dei propri assistiti e per tali violazioni è stato sospeso.

Il ricorrente osserva che secondo l’articolo 56 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (entrata in vigore il 2.2.2013), l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (comma 1), termine che in nessun caso, ove si verifichino fatti interruttivi, può essere prolungato di oltre un quarto (comma 3); pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e sei mesi. Dunque, l’azione disciplinare sarebbe irrimediabilmente prescritta, essendo decorsi oltre sette anni e sei mesi dalla data degli illeciti disciplinari.

Un motivo accolto dalla Suprema corte. I giudici ricordano che nel nuovo ordinamento professionale forense, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto; da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; se gli atti interruttivi sono più d’uno, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto. Pertanto, il termine complessivo di prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette anni e mezzo.

“Si tratta - si legge nella decisione - di una novità della nuova legge, che segue, sotto questo profilo, criteri di natura penalistica, laddove secondo la disciplina previgente, ispirata a un criterio di natura civilistica, la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni”.

E allora tornando al caso specifico, il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi è spirato per tutti i capi di incolpazione.

Infine, i giudici affermano che la sopravvenuta maturazione della prescrizione durante la pendenza del giudizio di cassazione giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

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