Lavoro

Disciplinare avvocati, per le Sezioni Unite il Cnf è un giudice speciale

La "sospensione" non può sostituire la cancellazione dall'albo in caso di incompatibilità

di Francesco Machina Grifeo

Le Sezioni unite hanno ribadito la legittimità della funzione giurisdizionale del Consiglio nazionale forense nei procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, in quanto giudice speciale. E hanno altresì chiarito che la sospensione volontaria dall'esercizio della professione da parte dell'avvocato dipendente part time della pubblica amministrazione non supera il problema della incompatibilità che richiede dunque la cancellazione dall'albo.

La Cassazione, sentenza 9545 depositata oggi, ha così respinto su tutta la linea il ricorso di un legale iscritto all'ordine degli avvocati di Torino contro la cancellazione dall'albo ordinata dal Coa nel 2007 ed eseguita, a seguito di una serie di ricorsi, soltanto nel 2016. In particolare, la tesi del ricorrente era che l'incompatibilità si riferisse all'esercizio della professione e non alla mera iscrizione all'albo, per cui la sospensione avrebbe permesso di ovviare al problema senza dover procedere alla cancellazione.

Una lettura bocciata dalle S.U. che richiamano la lettera della norma secondo cui la professione è incompatibile " con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". Mentre la "sospensione", sempre possibile, non comporta anche la disapplicazione dei requisiti sulla iscrizione all'albo.

Il ricorrente ha poi contestato la composizione del Cnf, in relazione alla funzione giurisdizionale svolta, sostenendo che sarebbe in contrasto con gli articoli 3 e 111 della Costituzione non prevedendo un'integrazione dell'organo, in funzione giudicante, con membri non appartenenti all'avvocatura.

La Suprema corte chiarisce invece che il Cnf, allorché pronuncia in materia disciplinare, "è un giudice speciale istituito con Dlgs 23 novembre 1944, n. 382, e tuttora legittimamente operante giusta la previsione della sesta disposizione transitoria della Costituzione". E le norme che lo concernono, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del Consiglio Nazionale e il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano - per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell'osservanza delle comuni regole processuali e dell'intervento del P.M. - il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, con riguardo alla garanzia del diritto di difesa, all'indipendenza del giudice ed all'imparzialità dei giudizi".

È manifestamente infondata, dunque, in riferimento all' articolo 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento giurisdizionale, "non potendo incidere sulla legittimità di detta normativa neanche la circostanza che al Consiglio spettino anche funzioni amministrative in quanto, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, non è la mera coesistenza delle due funzioni a menomare l'indipendenza del giudice, bensì il fatto che le funzioni amministrative siano affidate all'organo giurisdizionale in una posizione gerarchicamente sottordinata, essendo in tale ipotesi immanente il rischio che il potere dell'organo superiore indirettamente si estenda anche alle funzioni giurisdizionali".

Mentre la decisione della Corte Ue C-506\04 riguarda sì la composizione del Cnf ma nel diverso caso in cui sia chiamata a decidere su impugnazioni al diniego di iscrizione da parte di avvocati di nazionalità diversa. E così anche la decisione C-308\07, che richiama il diritto a un equo processo, non mette però in crisi i criteri attuali di composizione del Cnf.

Infine la giurisdizione professionale, oltre a essere presente anche in altri Stati, è stata riconosciuta anche dalla Cedu (con riguardo ad alcune decisioni del Consiglio nazionale dei medici belgi, sent. febbraio 1983, nel caso Albert e Le Compte) che ha sottolineato come i membri dei collegi professionali partecipano al giudizio "non già come rappresentanti dell'ordine professionale, e quindi in una posizione incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, bensì a titolo personale e perciò in una posizione di terzietà, analogamente a tutte le magistrature".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©