Discriminazione indiretta nell'accesso al lavoro: il requisito della statura minima
Costituzione del rapporto di lavoro - Assunzioni - Requisiti - Requisito della statura minima - Misura identica per uomini e donne - Natura discriminatoria - Disapplicazione - Apprezzamento giudiziale.
In tema di requisiti per l'assunzione e di discriminazioni indirette nell'accesso al lavoro, laddove una norma secondaria preveda il requisito della statura minima, identico sia per gli uomini che per le donne, in contrasto con il principio di eguaglianza, poiché non tenente conto della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne, compete al giudice apprezzarne, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando la rigorosa rispondenza del limite staturale alla funzionalità e alle mansioni da svolgere.
●Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 4 febbraio 2019 n. 3196
Diritti - Lavoratori - Assunzione - Requisiti - Statura - Uguaglianza uomini donne - Discriminazione indiretta - Sussiste.
In tema di requisiti per l'assunzione, sussiste una discriminazione indiretta qualora sia previsto come requisito una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, presupponendo erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne.
●Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 dicembre 2017 n. 30083
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Autoferrotranvieri - Requisiti per l'accesso - Statura - Misura minima - Previsione in d.m. - Apprezzamento incidentale della legittimità - Possibilità - Apprezzamento della funzionalità del requisito rispetto alle mansioni - Necessità.
In tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima in relazione alle mansioni da espletare, il giudice ordinario può apprezzarne, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso, per le mansioni di capo servizio treno, la necessità di rispettare l'altezza minima di m. 1,60 richiesta dal d.m. 18 settembre 1986, dichiarando il diritto all'assunzione di una vincitrice di concorso, esclusa unicamente per la statura inferiore rispetto a quella richiesta).
●Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 15 novembre 2013 n. 25734
Diritto all'assunzione - Previsione di un requisito fisico - Ragionevolezza - Necessità.
È consentito al giudice ordinario disapplicare la normativa regolamentare che nei concorsi per l'assunzione stabilisca una limitazione di natura fisica per l'accesso alla selezione qualora il suddetto requisito fisico non sia funzionale in relazione alle mansioni che la candidata avrebbe dovuto espletare (nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva disapplicato una normativa regolamentare che prevedeva un'altezza non inferiore ad 1,60 m. per l'assunzione al profilo di Capo Servizio Treno).
●Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 15 novembre 2013 n. 25734
Lavoro - Lavoro subordinato - Donne - In genere - Requisiti per l'accesso - Statura - Misura minima identica per uomini e donne - Previsione in decreto ministeriale - Apprezzamento incidentale del contrasto con la costituzione - Conseguente disapplicazione - Legittimità - Apprezzamento della funzionalità del requisito rispetto alle mansioni - Necessità.
In tema di requisiti per l'assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza perché presuppone erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporta una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime (sentenza n. 163 del 1993), il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che si era limitata a ritenere, ai fini dell'assunzione alla Metropolitana di Roma, il requisito dell'altezza minima di m. 1,55 - previsto nel d.m. n. 88 del 1999 identico per uomini e donne - una garanzia sia per l'incolumità del personale in servizio sia per la sicurezza degli utenti, senza accertare a quali mansioni l'attrice potesse adeguatamente attendere nonostante l'altezza fisica inferiore rispetto a quella richiesta).
●Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 13 novembre 2007 n. 23562