Professione e Mercato

Esame d'avvocato, si allunga l'ineleggibilità per i membri della Commissione

Le SU Cassazione, sentenza n. 27769 del 4 dicembre, hanno dato una lettura più restrittiva rispetto a quella del Cnf

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

Diventerà ancora più gravoso trovare avvocati disponibili ad entrare nelle Commissione per gli esami forensi. Le Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 27769 depositata il 4 dicembre, hanno infatti dato una lettura più restrittiva, rispetto a quella offerta dal Consiglio nazionale forense, alla ineleggibilità negli organi di rappresentanza dell'avvocatura (Coa, Consiglio disciplina, Cnf, Cassa) per coloro che hanno rivestito il ruolo di commissari.

Il divieto, giustificato da ragioni di opportunità e corretta amministrazione, infatti copre sempre l'intera tornata elettorale successiva alla cessazione dall'incarico, anche se svolta a distanza di anni. I giudici hanno così accolto il ricorso del primo dei non eletti nei confronti di due legali che dopo essere stati commissari d'esame nelle sessioni 2016/2017 e 2015/2016, si erano candidati con successo alle elezioni per il rinnovo del COA del 2019, sebbene si trattasse delle elezioni immediatamente successive.

Il Cnf aveva invece rigettato il reclamo sostenendo che la norma applicabile, ossia l'articolo 47, comma 6, della legge n. 247/2012, va interpretata nel senso che "l'ineleggibilità ivi prevista vale soltanto per il candidato alle elezioni che abbia svolto l'incarico di commissario d'esame nell'ultima sessione precedente la tornata elettorale alla quale si riferisce la candidatura", e ne ha ravvisato la ratio "nell'esigenza di evitare l'utilizzo improprio dell'incarico di commissario per ottenere consenso elettorale".

Considerato il grave ritardo ormai accumulato nell'abilitazione dei candidati del 2020, dovuto allo slittamento degli scritti, previsti per metà dicembre,a causa della pandemia, la decisione potrebbe avere a breve un forte impatto se si adottasse la linea, suggerita anche dal Cnf, di incrementare di molto il numero dei commissari d'esame, per consentire lo svolgimento delle prove in sicurezza ed anche una più veloce correzione.

Nella motivazione, la Suprema corte, per prima cosa, afferma che la disciplina attuale è sovrapponibile, sotto questo profilo, a quella precedente (Rdl 1578/33) che prevedeva l'incandidabilità – dunque non l'ineleggibilità – alle elezioni immediatamente successive, una normativa su cui si era già espressa la Corte costituzionale. La Consulta aveva infatti evidenziato che quel che conta, ai fini della previsione d'incandidabilità, è la tornata elettorale, non già l'immediatezza delle elezioni: "sicché è nella tornata elettorale immediatamente successiva allo svolgimento dell'incarico di componente delle commissioni e sottocommissioni per gli esami di avvocato (e, oggi, nella tornata elettorale immediatamente successiva alla data di cessazione del suddetto incarico) che rileva la causa d'incandidabilità, e, oggi d'ineleggibilità" (sentenza n. 138/2011).

Per le S.U., poi, la previsione non è sospetta di incostituzionalità in quanto riguarda un periodo temporalmente determinato e "non eccessivo né irragionevole". "Si tratta - scrive la Corte - di una scelta discrezionale, ma non irrazionale, del legislatore, di separazione funzionale, intesa a impedire possibili commistioni di attribuzioni ritenute non opportune".

È invece "irrilevante", prosegue la decisione, l'allungamento della durata del mandato consiliare da due a quattro anni, "giacché il periodo resta temporalmente determinato, né eccessivo, né irragionevole". Al contrario, l'interpretazione offerta dai controricorrenti, secondo cui con l'avverbio "immediatamente" il legislatore avrebbe inteso riferirsi alle elezioni da espletare nel corso degli esami, nonché alla tornata elettorale che eventualmente si svolga l'anno successivo alla data di conclusione di essi, "oltre a non rinvenire alcun appiglio letterale, è addirittura smentita dal testo della nuova disposizione, che si riferisce, si è visto, alla data di cessazione dell'incarico".

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©