Esclusione illegittima dagli appalti, la Corte Ue apre ai risarcimenti per perdita di chance
Per la Corte Ue, sentenza nella causa C-547/22, in caso di violazione della direttiva in materia di appalti scatta l’obbligo di ristorare l’eventuale danno patito a prescindere dalla legislazione nazionale
Importante decisione dei giudici di Lussemburgo in materia di appalti pubblici. Con la sentenza nella causa C-547/22 , la Corte Ue ha affermato che l’illegittima esclusione di una impresa offerente da una procedura di aggiudicazione può aprire al risarcimento del danno per perdita di opportunità. La violazione della direttiva in materia di appalti infatti è presidiata dall’obbligo di ristorare l’eventuale danno patito a prescindere dalle previsioni contenute nella normativa nazionale.
La vicenda - Nel 2013, la Federazione calcistica slovacca ha escluso un consorzio, di cui faceva parte l’impresa INGSTEEL, da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per lavori di ricostruzione, ammodernamento e costruzione di 16 stadi di calcio. Il motivo addotto era che il consorzio non soddisfaceva i requisiti del bando di gara relativi, in particolare, alla sua capacità economica e finanziaria. Dopo aver adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale (sentenza del 13 luglio 2017, Ingsteel e Metrostav), la Corte suprema slovacca ha annullato l’esclusione.
Nel frattempo, la procedura di aggiudicazione dell’appalto si è conclusa con la stipulazione di un accordo-quadro con l’unico offerente rimasto in gara. A questo punto, INGSTEEL ha proposto al Tribunale circoscrizionale di Bratislava II (Slovacchia) un ricorso per risarcimento dei danni. Il giudice ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva sulle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici (Direttiva 89/665/CEE) osti alla normativa o alla prassi nazionali slovacche che sembrano non ammettere la possibilità, per un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione, di essere indennizzato per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare alla procedura.
La decisione - La Corte constata che la direttiva impone agli Stati membri di accordare un risarcimento ai soggetti lesi da una violazione del diritto dell’Unione in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Dunque, in mancanza di indicazioni che distinguano differenti categorie di danno, la direttiva riguarda qualsiasi tipo di danno subìto, compreso quello derivante dalla perdita dell’opportunità di partecipare alla aggiudicazione di un appalto.
A tal riguardo la Corte ricorda che, se è vero che un danno può risultare dal mancato ottenimento di un appalto pubblico e concretizzarsi in un lucro cessante, è altresì possibile che l’offerente che sia stato illegittimamente escluso subisca un danno distinto, corrispondente all’opportunità perduta di partecipare alla procedura di aggiudicazione di cui trattasi ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.
Di conseguenza, conclude la Corte, la direttiva osta ad una normativa o a una prassi nazionale che non ammette per principio la possibilità di indennizzare un offerente illegittimamente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il danno subito a causa della perdita dell’opportunità di partecipare a tale procedura ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.