Penale

Esigenze cautelari: adeguatezza e proporzionalità della misura

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a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Misure cautelari - Personali - Applicazione - Adeguatezza - Proporzionalità - Funzione residuale della custodia in carcere.
In materia di misure cautelari personali, a fronte della tipizzazione legislativa di un "ventaglio" di misure di crescente gravità, il principio del minor sacrificio necessario, ribadito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 231 del 2011, impone al giudice di applicare i criteri di adeguatezza e di proporzionalità di cui all'art. 275, comma 1, c.p.p., scegliendo la misura meno afflittiva fra tutte quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari nel caso di specie. Pertanto dal provvedimento restrittivo devono risultare le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere, prescrizione quest'ultima che si coordina con il disposto del comma 3 dell'art. 275 c.p.p. che sottolinea la funzione residuale della carcerazione preventiva.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 20 marzo 2019 n. 12425

Misure cautelari personali - Esigenze cautelari - Delitti aggravati ex art. 7, D.l. n. 152 del 1991 - Custodia cautelare in carcere - Sentenza della Corte costituzionale n. 57, del 2013 - Presunzione relativa di adeguatezza - Superamento - Criteri.
In tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 57 del 2013, la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'articolo 275 c.p.p., comma 3, per i delitti aggravati ex Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, conv. in L. n. 203 del 1991, può essere superata quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 25 luglio 2018 n. 35483

Misure cautelari - Personali - Braccialetto elettronico - Indisponibilità - Conseguenze - Giudizio sulla scelta della misura.
In tema di misure cautelari personali, il giudice, sia nel momento di prima applicazione della misura cautelare (ex articolo 291 del c.p.p.) sia nel caso di sostituzione della misura (ex articolo 299 del c.p.p.), ove ritenga applicabile quella degli arresti domiciliari con il cosiddetto "braccialetto elettronico", deve verificarne la disponibilità e, in caso negativo, escluso ogni automatismo nella scelta di applicare la misura della custodia in carcere ovvero quella degli arresti domiciliari semplici, deve applicare quella ritenuta idonea, adeguata e proporzionata in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. In altri termini, l'accertata mancata reperibilità del dispositivo, impone al giudice una rivalutazione della fattispecie concreta, alla luce dei principi di adeguatezza e proporzionalità di ciascuna delle misure, in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 19 maggio 2016 n. 20769

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Scelta delle misure (criteri) - Applicazione della custodia cautelare in carcere - Motivazione del provvedimento - Analitica indicazione delle ragioni di inadeguatezza di ogni altra misura - Necessità - Esclusione.
In tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 5 maggio 2011 n. 17313

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