Estinzione del reato per condotte riparatorie nel procedimento davanti al Giudice di pace
Giudice di pace - Definizioni alternative - Estinzione del reato per condotte riparatorie - Valutazione di congruità - Criteri.
In tema di estinzione del reato per condotta riparatoria nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la valutazione di congruità rimessa al giudice si fonda su una comparazione tra le attività poste in essere dall'imputato e la gravità del fatto, al fine di ricomporre il conflitto attraverso la compensazione dell'offesa, in modo coerente con gli obiettivi di prevenzione generale e speciale che caratterizzano l'ordinamento penale e per evitare che la mancata applicazione della pena abbia ripercussioni negative sulla tenuta general-preventiva del sistema.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 24 aprile 2020 n. 12926
Giudice di pace - Giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie termine per procedere alla riparazione - Udienza di comparizione - Natura perentoria - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di processo avanti al giudice di pace, il termine dell'udienza di comparizione, previsto per procedere alla riparazione del danno cagionato dal reato, ha natura perentoria, con la conseguenza che, in caso di inosservanza, l'imputato decade dall'accesso al trattamento di favore nè grava sul giudice alcun onere di informare l'imputato della possibilità di provvedere alle condotte riparatorie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 per essere stato effettuato in data successiva all'udienza di comparizione il deposito della documentazione attestante l'avvenuto risarcimento, non idonea a dimostrare la data di sottoscrizione degli atti di quietanza a opera delle parti civili).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 31 ottobre 2017 n. 50020
Giudice di pace - giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Presupposti di operatività - Consenso della persona offesa - Necessità - Esclusione - Valutazione di congruità del giudice - Sufficienza.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'art. 35, comma primo del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice, presuppone che siano state sentite le parti ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa; ne deriva che è legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno qualora, pur nel dichiarato dissenso della persona offesa per l'inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall'imputato quale risarcimento, il giudice esprima una motivata valutazione di congruità della stessa con riferimento alla soddisfazione tanto delle esigenze compensative quanto di quelle retributive e preventive.
•Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 luglio 2015 n. 33864
Giudice di pace - Giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie - Presupposti di operatività - Riparazione del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose del reato - Alternatività - Esclusione.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività della speciale causa di estinzione del reato, prevista dall'art. 35, D.Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000, presuppone sia la riparazione del danno cagionato mediante le restituzioni o il risarcimento sia l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non essendovi alternatività tra le due condotte previste dalla norma, atteso che tali esigenze, ove sussistenti, devono essere entrambe soddisfatte.
•Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 31 luglio 2015 n. 33864
Giudice di pace - Giudizio - Definizioni alternative - Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie meccanismo di estinzione del reato ex art. 35, d.lgs. 274 del 2000 - Consenso della parte offesa - Irrilevanza.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, il rifiuto opposto dalla parte lesa ad accettare la somma offerta quale integrale risarcimento del danno non può avere efficacia preclusiva all'applicabilità dell'art. 35, D.Lgs. n. 274 del 2000, se il Giudice di pace ha ritenuto la somma congrua e proporzionata alla gravità del danno (e, quindi, adeguata ad estinguere il reato), sulla base dell'imputazione (nella specie: lesioni personali colpose lievi) formulata sulla scorta di quanto la stessa parte lesa aveva esposto e sostenuto.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 18 marzo 2010 n. 10673