Rassegne di Giurisprudenza

Fallimento, ammissione tardiva al passivo del credito accessorio per interessi

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Fallimento e procedure concorsuali - Credito - Ammissione al passivo - Interessi - Credito accessorio ma autonomo - Ammissione tardiva - Riconoscimento
L'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi è ammissibile anche se è già avvenuta la richiesta e l'ammissione dello stesso credito per il solo capitale perchè il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato.
•Corte di Cassazione, civ. Sez. VI-1, ordinanza del 17 dicembre 2021, n. 40554

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Ammissione tempestiva del credito al capitale - Effetti - Domanda tardiva del credito agli interessi - Preclusione - Esclusione - Fondamento - Limiti - Fattispecie in tema di compenso per prestazioni professionali.
La proposizione tardiva della domanda di ammissione al passivo fallimentare del credito accessorio agli interessi moratori, in quanto fondata sul ritardo nell'adempimento, non è preclusa, stante la diversità della rispettiva "causa petendi", dalla definitiva ammissione in via tempestiva del credito relativo al capitale (nella specie, a titolo di compenso per attività professionale), salvo che gli interessi costituiscano una mera componente della pretesa già azionata, come nel caso del credito risarcitorio da illecito aquiliano.
• Corte di Cassazione, sez. U., civ., sentenza 26 marzo 2015 n. 6060

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere - Ammissione del credito per capitale - Ammissione tardiva per gli interessi legali già maturati e prima non richiesti - Preclusione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
L'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi già maturati alla data del fallimento non è preclusa in conseguenza della già avvenuta richiesta ed ammissione dello stesso credito per il solo capitale; infatti il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato.
• Corte di Cassazione, civ., Sez. I, civ., sentenza 22 marzo 2012 n. 4554