Fotovoltaico sul pergolato: basta la comunicazione di inizio lavori asseverata
Il Tar Lazio ritiene che è sufficiente presentare la CILA perché i pannelli non trasformano il manufatto in tettoia
Basta la CILA per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul pergolato in quanto l'installazione dei pannelli non trasforma certo il manufatto in tettoia, a patto che sia garantita la permeabilità. E' quanto affermato dal Tar Lazio (sentenza n. 9457/2021), che ha accolto il ricorso della titolare di un bar per l'annullamento dell'ordine di rimozione e/o demolizione adottato da Roma Capitale nei confronti di alcune opere realizzate e ritenute abusive, tra cui, appunto, un impianto fotovoltaico realizzato su pergolato che svolgeva quindi funzione di sostegno, e copertura, dell'opera sottostante.
La vicenda
La ricorrente si rivolge ai giudici amministrativi lamentando la mancata specificazione nell'ordine di demolizione delle ragioni di difformità delle opere realizzate, posto che le stesse erano state tutte regolarmente autorizzate e l'aumento di volumetria e superficie contestato era soltanto l'effetto di piccoli ampliamenti sempre regolarmente autorizzati o comunque condonati.
Il Tar disponeva con ordinanza una verifica dei luoghi al fine di ricostruire quanto addotto dall'amministrazione e dagli accertamenti svolti emergeva che le trasformazioni intervenute sull'immobile ad uso commerciale erano tutte assistite da regolari titoli abilitativi.
Per cui, alla luce delle risultanze della verificazione espletata il ricorso non può che essere accolto.
Quanto all'impianto fotovoltaico, chiamati a stabilire se l'intervento in parola potesse essere legittimato da una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata (la CILA), anche in tal senso i giudici si esprimono a favore della ricorrente.
La decisione
Come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente (cfr., tra le altre Tar Lombardia, Brescia, n. 29/2021), sostiene infatti il Tar, "il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità".
La funzione del pergolato è, infatti, quella di sostegno, per cui "la copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell'acqua".
Una volta rispettate queste condizioni, dunque, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, "è irrilevante – concludono i giudici - che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici".