Penale

Frode assicurativa: punibile sia a titolo di falsità ideologica che materiale

La sezione II penale della Cassazione, con la sentenza n. 9553/2021, interviene per la prima volta sull'esegesi delle ipotesi falsificatorie, ideologiche e materiali

di Aldo Natalini

Frode assicurativa: la falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione, incriminata dall'articolo 642, comma 1, del Cp, può essere integrata tanto da una falsità materiale quanto da una falsità ideologica (come nell'ipotesi di dichiarazione menzognera) poiché la norma incriminatrice, a differenza di quelle in tema di reati di falso, non distingue espressamente tra i due tipi di falsità.
Così la sezione II penale della Cassazione, con la sentenza n. 9553/2021, intervenuta per la prima volta sull'esegesi delle ipotesi falsificatorie, ideologiche e materiali, punite in seno all'articolo 642 del Cp, come riformato dalla legge n. 272/2002.
La riforma del 2002, lasciando inalterata l'intitolazione del reato, ha ampliato il novero delle condotte penalmente rilevanti aggiungendo alle tradizionali ipotesi del comma 1 (distruzione, dispersione, deterioramento ed occultamento delle cose) altre due note modali: la falsificazione o l'alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto assicurativo.
L'inserzione di questi nuovi contegni (tratti dal "comparto" dei delitti contro la fede pubblica) è stata spiegata in dottrina in ragione della necessità di adeguare i comportamenti tipizzati alle forme più subdole di mendacio e statisticamente più frequenti, intendendosi reprimere – a questo titolo di reato – quanti inducano in errore l'assicuratore su fatti o circostanze rilevanti per la stipula della polizza (si pensi al soggetto che intenda assicurarsi sulla vita o sulle malattie producendo un certificato medico non rispondente alle reali condizioni di salute).
Alla più sicura sussumibilità, sotto questo speciale titolo di reato, delle ipotesi di falso materiale (ad esempio Cassazione, sezione II penale, n. 25128/2016, Ced 267231; Id., n. 26129/2016 e 25128/2016: fattispecie relative a false denunce di sinistro stradale e falsa documentazione medica; ma nel senso che l'integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo integra il reato di falsità in scrittura privata, in difetto di valido rapporto assicurativo, v. Id., n. 22906/2012, Ced 252997; conf. Id. n. 12210/2007, Ced 236132), finora la Cassazione non aveva ancora chiarito – quantomeno espressamente – se (anche) il falso ideologico, sotto forma di dichiarazione menzognera, rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 642, comma 1, del Cp (ma implicitamente vedi Cassazione, sezione II penale, n. 8105/2016, Ced 266235 in fattispecie relativa ad una falsa denuncia di furto di un mezzo detenuto in leasing; Id., n. 21816/2014, Ced 259575, in fattispecie di falsa rapina di autovettura, in realtà mai accaduta).
La dottrina, all'indomani della novella, aveva escluso le condotte di falsità ideologica dalla riscritta fattispecie, ritenendo che le dichiarazioni menzognere, cioè contenutisticamente non veritiere, potessero eventualmente integrare la truffa comune, nelle forme tentate o consumate. Ma oggi la Suprema Corte ha smentito questa lettura dottrinaria.

La vicenda di specie: la richiesta derubricazione in truffa
La vicenda di specie riguardava un'imputata condannata in appello per frode assicurativa perché, al fine di conseguire un vantaggio determinato dall'indennizzo assicurativo, contrariamente al vero aveva dichiarato in sede di stipula del contratto di assicurazione contro il furto che la propria autovettura era incidentata e non marciante, assicurandola per un valore non corrispondente alla reale valutazione e percependo dalla compagnia l'indennizzo di euro 21.150,00, a seguito del furto del veicolo.
La difesa in sede di ricorso per cassazione aveva sostenuto, tra l'altro, che dal novero delle condotte punibili dall'articolo 642, comma 1, del Cp (laddove punisce le ipotesi di falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione assicurativa) vanno escluse, come sostenuto dalla dottrina, tutte le ipotesi di falso ideologico le quali, eventualmente, possono integrare ipotesi (tentate o consumate) del reato di truffa comune, sicché le dichiarazioni non vere rese dall'assicurato al momento di stipula della polizza non potevano integrare il contestato reato di cui all'articolo 642, comma 1, del Cp.
L'imputata – nella specie – aveva un interesse concreto alla riqualificazione giuridica del fatto sub articolo 640 del Cp, non solo per la diversa previsione della pena comminata dai due reati, ma anche perché la consumazione non poteva essere anticipata al momento in cui la prevenuta aveva stipulato la polizza, quanto, semmai, al successivo periodo in cui la vettura era stata trafugata da soggetti rimasti ignoti; riqualificato il reato nella previsione di cui all'articolo 640 del Cp, sarebbe difettata la prova in capo all'imputata nel concorso del furto dell'autovettura, e quindi avrebbe dovuto essere assolta.

Il dictum: punibile il falso materiale ed il falso ideologico
La Cassazione, che ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza di condanna per sopravvenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili, ha comunque esaminato il ricorso, agli effetti di quest'ultime.
La Cassazione ha escluso l'eccepita possibilità di inquadrare la fattispecie menzognera in contestazione nel reato di truffa di cui all'articolo 640 del Cp anziché nel contestato reato di frode assicurativa.
Rammenta, infatti, la Suprema Corte che l'articolo 642 del Cp punisce chiunque falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione e, vista, la mancanza di qualsiasi specificazione nella norma, non si vede perché la falsificazione di cui si parla debba essere soltanto quella materiale e non anche quella ideologica; del resto il legislatore, quando ha inteso distinguere la falsità materiale da quella ideologica, lo ha fatto espressamente (vedi reati di falso dall'articolo 476 Cp in avanti).
A tale letterale argomento, gli "ermellini" di Piazza Cavour ne aggiungono poi un altro, di natura teleologica: lo scopo dell'articolo 642 del Cp – rammenta la sentenza annotata – è la tutela penale dell'assicuratore, intesa come truffa "speciale", essendo pacifico che la falsificazione o alterazione dei documenti richiesti per la stipulazione del contratto di assicurazione rientri nell'ambito operativo della frode assicurativa e non della truffa, posto che il comma 1 dell'articolo 642 Cp specifica che il raggiro o artifizio consiste nella falsificazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto di assicurazione; di conseguenza, non si comprende per quale ragione dovrebbero essere sanzionati soltanto i falsi materiali e non anche quelli ideologici, che spesso sono ancora più insidiosi.

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