Penale

Gioco d'azzardo e Tassazione

Corte di Cassazione, Sezione Penale, Sentenza del 31 agosto 2020, n. 24589

di Mattia Miglio e Paolo Comuzzi


Con la sentenza che qui si pubblica (decisione 24589/2020), la Suprema Corte conferma la condanna per dichiarazione infedele di un contribuente che aveva ignorato i proventi derivanti da una vincita maturata presso la casa da gioco in Montecarlo.

Nella decisione che si commenta, la Cassazione conferma principi di ampio interesse e che andiamo a delineare nel seguito.

Il primo è da riferire al ravvedimento operoso che la Corte ritiene applicabile alla dichiarazione infedele a condizione che il ravvedimento avvenga "… prima che l'autore del reato abbia formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di una qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, di talchè non rientrano nell'ambito applicativo della norma i pagamenti effettuati a seguito di speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento che presuppongono l'accertamento della pretesa tributaria, i quali possono esclusivamente rilevare ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, del medesimo legislativo, con una riduzione di pena fino alla metà …".

Se questo non accade, il pagamento del debito deve valutarsi ai fini della concessione delle attenuanti ovvero, come indica la Corte "… la decisione del Tribunale di valorizzare l'integrale estinzione del debito quale condotta positivamente valutabile ai soli fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi, non potendo l'imputato fruire della causa di non punibilità sollecitata con il presente ricorso, corretta …".

Superato questo punto, la Corte passa ad esaminare il secondo punto di interesse, ovvero la natura dei redditi che insorgono a seguito della vincita e conclude che "… attualmente, dunque, e nel periodo di imposta oggetto di odierna regiudicanda, le vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate nello Stato o negli altri Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito e non sono soggetti ad alcun prelievo alla fonte. Il Principato di Monaco non è uno Stato membro dell'Unione Europea e non aderisce all'Accordo sullo Spazio economico europeo, ed anzi, come correttamente osservato dalla Corte di appello, è uno Stato con regime fiscale privilegiato ai sensi dell'art. 1, D.M. Min. Fin. 04/05/1999. In conclusione, le vincite corrisposte da case da gioco situate al di fuori dello Stato italiano o degli altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo «costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione» (art. 69, comma primo, TUID), e senza alcuna ritenuta alla fonte (art. 30, d.P.R. n. 600 del 1973) …".

Il terzo elemento di interesse è invece il seguente: non rileva l'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate dal momento che la Cassazione afferma con chiarezza che "…la circostanza poi che l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle prerogative che le competono in sede di accertamento con adesione, avesse sostanzialmente negoziato un abbattimento del 33% sulle somme corrisposte dalla casa da gioco monegasca a titolo di provvista che il contribuente aveva speso per poter giocare, non priva la vincita della sua qualificazione come "reddito diverso" interamente tassabile …" e prosegue aggiungendo in modo chiaro che " … si tratta, piuttosto, di una determinazione erariale che ha favorito il ricorrente diminuendo in modo consistente l'imponibile senza che ciò determinasse il mancato superamento delle soglie di punibilità …" e con questo pare fornire una piena cittadinanza al principio del doppio binario inteso questo come liceità che si abbia una determinazione diversa del reddito (e della conseguente imposta evasa) ai fini amministrativi e penali.

In buona sostanza, il contribuente non trova alcun appiglio di carattere giuridico per evitare la sanzione penale ma pare comunque opportuno rilevare che la sentenza faccia comunque cenno al tema della qualificazione del reddito (reddito diverso o di altra natura) tema questo sul quale si ripropone ancora una volta la necessità di fare un richiamo alla pregiudiziale tributaria, considerato che l'aspetto qualificatorio del reddito dovrebbe essere un tema di stretta competenza delle Commissione Tributarie.

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