Immobili

I dissuasori per piccioni migliorano l’edificio

Lo precisa una sentenza del Tribunale di Bolzano

di Eugenio Correale

A ultrasuoni, o più semplicemente, ad aghi. Allontanare i piccioni con dei dissuasori, soprattutto nel periodo estivo e in alcune città italiane più che in altre, è argomento di assemblee condominiali. I piccioni possono creare problemi, in alcuni casi anche con serie conseguenze per l’edificio e la salute di chi vi abita. Il guano, infatti, può danneggiare in maniera irreparabile le superfici su cui si deposita, perché gli escrementi sono acidi e corrodono legno e metallo.

L’installazione di dissuasori può essere catalogata tra le innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’intero edifico e degli impianti (articolo 1120, comma 2, Codice civile).

Perciò la delibera che assuma tale decisione è valida ed efficace se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell’edificio. Lo precisa una sentenza del Tribunale di Bolzano.

Un condomino aveva impugnato la decisione dell’amministratore, ritenendo che non poteva essergli imputata la spesa in quanto i dissuasori per i piccioni erano stati installati su una singola facciata dell’edificio e in assenza di una delibera condominiale.

Basta la ratifica postuma quindi? Il Tribunale ha precisato che di fatto l’intervento era stato ratificato successivamente dall’assemblea condominiale con le giuste maggioranze e, nel merito, ha ritenuto che l’installazione dei dissuasori per i piccioni potesse essere catalogata tra le innovazioni volte a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’intero edifico e degli impianti, come indicato nel secondo comma dell’articolo 1120 del Codice civile.

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