I domiciliari possono essere revocati per violazione delle misure di protezione
Nessun automatismo tra la violazione delle norme comportamentali legate alla misura di protezione - nei confronti del collaboratore di giustizia che si rifuti di adempiere all'ordine amministrativo di modificare il domicilio protetto - e la revoca della misura alternativa. Ma nulla esclude che tale violazione possa essere valutata come motivo di revoca del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, anche in assenza di comportamenti contrari alle prescrizioni della misura alternativa . Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 21975 di ieri ha annullato con rinvio la decisione del tribunale che confermava la revoca dei domiciliari disposta dal magistrato di sorveglianza e asseritamente assunta per il rifiuto di adempiere alla prescrizione di un nuovo domicilio operata dal Servizio centrale di protezione dell'antimafia.
La vicenda - Il collaboratore era stato condannato per associazione di stampo mafioso finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. Reati gravissimi cui era seguita l'ampia collaborazione del reo al contrasto dell'attività criminale. Ottenuto il beneficio penitenziario dei domiciliari al collaboratore veniva imposta la misura di protezione accompagnata da specifiche norme comportamentali. In seguito all'occasionale incontro del collaboratore con altro pentito di mafia - tra l'altro, come rileva la Cassazione - era stato disposto il trasferimento del domicilio protetto che era stato rifiutato per esigenze familiari. Da qui la disposta revoca dei domiciliari.
Il punto espresso - La Cassazione chiarisce che una tale decisione non poteva essere adotta de plano sul presupposto del rifiuto, ma doveva poggiare sulla più ampia valutazione del comportamento del collaboratore che non aveva, peraltro, mai violato le prescrizioni della detenzione domiciliare. In sintesi, al centro del beneficio c'è il processo rieducativo del condannato che se positivo non può essere svalutato dal mancato rispetto della norma comportamentale legata alla misura di protezione.
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 22 luglio 2020 n. 21975