I rapporti tesi tra condomini non possono sfociare nel penale
E' quanto emerge dalla sentenza n. 457/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno
I rapporti tesi tra condomini - caratterizzati talvolta da dispetti reciproci, incomprensioni e antipatie personali - non possono essere sanzionati dal diritto penale, se le condotte contestate che si assumono moleste o di disturbo non sono arrecate per petulanza o per altro biasimevole motivo, così come prevede l'articolo 660 cod. pen. Il diritto penale, in sostanza, deve essere scomodato solo per sanzionare condotte espressive di un considerevole disvalore. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 457/2021 del Tribunale di Ascoli Piceno.
Il caso
La vicenda all'origine del giudizio – per certi versi paradossale - riguarda gli inquilini di due abitazioni poste sullo stesso pianerottolo di un condominio. L'accusa mossa dagli uni nei confronti degli altri era quella di porre costantemente in essere piccoli atti vandalici nei loro confronti, tra cui danneggiamento di piante, occupazione della ringhiera del pianerottolo con ombrelli, distacco di rami dalla porzione di giardino condominiale, tutti gesti che avevano indotto il condominio a installare delle videocamere di sorveglianza. Il caso finiva addirittura dinanzi al giudice penale, chiamato a valutare la sussistenza della contravvenzione di molestie o disturbo alle persone, ex articolo 660 cod. pen.
La decisione
Il Tribunale rifiuta seccamente la possibilità che siffatti comportamenti possano essere sanzionati dal diritto penale. Si tratta, infatti, di condotte o pienamente lecite, come l'utilizzo del pianerottolo con il deposito di ombrelli, ovvero estemporanee o innocue come il distacco delle foglie dalle piante, per le quali non si può richiedere un intervento penale. Ciò che determina l'integrazione della fattispecie di cui all'articolo 660 cod. pen., afferma il giudice, sono le note modali della condotta, posto che la molestia o il disturbo devono essere arrecati per petulanza o per altro biasimevole motivo.
Ebbene, per petulanza deve intendersi un modo di agire pressante, indiscreto e impertinente, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertà e della quiete delle altre persone, mentre costituisce biasimevole motivo ogni altro movente che sia riprovevole in sé stesso o in relazione alla qualità della persona molestata e che abbia su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza. Con ogni evidenza, chiosa il Tribunale, le condotte contestate agli imputati non assumono tali caratteri.