Professione e Mercato

Il compenso per il ricorso sulla legge Pinto va calcolato con le tariffe per i procedimenti contenziosi

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di Marina Castellaneta

La liquidazione dei compensi agli avvocati deve avvenire tenendo conto delle singole prestazioni professionali svolte. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con ordinanza n. 7344 depositata il 14 marzo 2019. La vicenda ha al centro il pagamento di compensi professionali relativi a una domanda di indennizzo per equa riparazione in base alla legge 89/2001 (legge Pinto). La Corte di appello di Perugia aveva deciso a favore dell'equa riparazione, ma aveva fissato un importo, per le attività dei legali, pari a soli 210 euro. Un importo inferiore al minimo tabellare e in contrasto, per il ricorrente, con il decreto 55/2014. Una posizione condivisa dalla Corte di Cassazione, che ha annullato la pronuncia della Corte di appello di Perugia.

Prima di tutto, la Suprema corte ha stabilito che gli onorari dovuti per il giudizio di equa riparazione devono essere liquidati tenendo conto delle tariffe per i procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione. Per la Cassazione, inoltre, deve essere applicato il decreto 55/2014 che prevede l'applicabilità di queste nuove regole alle liquidazioni successive all'entrata in vigore. Se l'attività legale era iniziata prima di quel momento e, quindi, sotto le discipline tariffarie previgenti, ma non si era ancora conclusa, deve essere applicato il decreto 55 che - osserva la Cassazione – non solo è lex posterior, ma anche lex specialis proprio perché applicabile ai soli avvocati e non a tutte le professioni vigilate dal ministero della Giustizia.
Di qui la necessità di rivalutare gli importi considerando le singole voci per le prestazioni professionali.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 7344/2019

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