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Il contenzioso tributario in materia catastale, aspetti tecnici e procedurali - Ultimi orientamenti della Cassazione

Estratto di “Il contenzioso tributario in materia catastale - Aspetti tecnici e procedurali - Ultimi orientamenti della Cassazione” - TOP24 DIRITTO Dossier, 22 gennaio 2024

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di Giuseppe Durante*

Una buona parte del contenzioso attualmente pendente davanti ai giudici tributari riguarda questioni di natura catastale aventi ad oggetto classamenti immobiliari, attribuzioni di rendite catastali considerate non congrue dall’ufficio impositore, quantificazioni del saggio di fruttuosità attribuiti agli immobili accertati da parte dell’Agenzia del Territorio (di seguito in sigla “AdT”).

Non sono pochi i punti oscuri che riguardano questa particolare tipologia di contenzioso, caratterizzato da un tecnicismo imprescindibile e fisiologico, considerando la tipologia di questioni trattate, a seguito delle quali le parti in contraddittorio devono inevitabilmente ricorrere a perizie di parte che si affiancano o spesso contrappongono a quella del consulente tecnico designato dal Collegio tributario adito.

Diverse poi le problematiche da affrontare anche nella fase di attivazione dell’azione giudiziale: dalla normativa di riferimento applicabile, alla individuazione della giurisdizione non sempre scontata, come vedremo; dal difetto di motivazione degli avvisi di accertamento emessi e notificati dall’AdT al corretto modus operandi che l’ufficio deve adottare nella rideterminazione dei valori catastali.

La stessa giurisprudenza di merito, ma non meno, quella di legittimità, molto spesso non aiuta gli operatori del settore, ma anche i contribuenti, a fissare punti fermi sulla materia.

Il presente lavoro si prefigge, per quello che sarà possibile avvalendosi di schemi riepilogativi, di fare il punto su una tipologia di contenzioso particolarmente spinosa. In particolare, saranno focalizzate, più che gli aspetti tecnico – catastali, le problematiche sopra richiamate direttamente riconducibili alla qualità degli accertamenti emessi dall’ufficio impositore in chiave redazionale e motivazionale, nonché riferite alla congruità dei parametri catastali definiti dall’ufficio impositore in sede di accertamento per riclassamento immobiliare, non potendo prescindere dal richiamo alla procedura DOCFA.

La normativa di riferimento applicabile in caso di classamento immobiliare

Con il termine “ contenzioso catastale ” deve intendersi ogni controversia o vertenza che insorge tra l’Amministrazione finanziaria, nel caso di specie l’Agenzia del territorio (AdT), o tra l’Amministrazione finanziaria e i singoli privati. Generalmente, la materia del contendere può essere di carattere generale e riguardare la formazione, la revisione e la conservazione dei catasti; oppure, di carattere particolare e avere ad oggetto il classamento, il calcolo della consistenza e del reddito delle singole particelle o unità immobiliari urbane.

Fino al 1972 tutto il contenzioso catastale rientrava nella competenza delle Commissioni censuarie nei diversi gradi di appello che operavano e decidevano, sia sul contenzioso riguardante la formazione e revisione dei catasti, sia su quello riguardante il classamento o il calcolo della consistenza, nonché del reddito delle singole particelle o unità immobiliari urbane.

Successivamente, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 636 e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 650, riordinando tutta la materia, hanno diviso i due aspetti del contenzioso catastale, separando pertanto quello censuario da quello tributario, attribuendo così i rispettivi compiti alle Commissioni censuarie e alle Corti di Giustizia tributarie territorialmente competenti.

In altre parole, si è voluto considerare il classamento alla stregua di una imposizione tributaria che l’ufficio catastale applica direttamente al possessore del bene e come tale, proprio come avviene per l’imposta di registro, l’Irpef, l’Iva, di competenza dei Collegi tributari.

Ma vediamo in dettaglio la normativa di riferimento principale che disciplina la formazione del catasto edilizio urbano.

Si tratta di una normativa molto frastagliata e disomogenea che però individua tre punti fermi imprescindibili in materia catastale, ossia:

  • il D.P.R. 1° dicembre 1949, n° 1142 riguardante la “Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano” ,
  • il R.D.L. 13 aprile 1939, n° 652 contenente le disposizioni relative a “Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano” , e
  • il D.M. 19 aprile 1994, n° 701 in cui è contenuto il “Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie e dei registri immobiliari” .

Tuttavia, nel corso degli anni il quadro di riferimento principale si è venuto stabilizzando e chiarendo con il D.P.R. 23 marzo 1998, n° 138, con cui è stato previsto il “Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n° 662

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*A cura del Prof. Avv. Giuseppe Durante, Docente a contratto in Diritto Tributario presso l’Università LUM Giuseppe Degennaro, Partner 24 ORE


Il contenzioso tributario in materia catastale - Aspetti tecnici e procedurali - Ultimi orientamenti della Cassazione

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