Civile

Il gestore del maneggio risponde dei danni riportati ad allievi principianti

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di Mario Piselli

Il gestore del maneggio, proprietario o utilizzatore dei cavalli ivi esistenti, adibiti allo svolgimento di lezioni di equitazione da parte di allievi, risponde quale esercente di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 cc. dei danni riportati dai soggetti partecipanti qualora gli allievi siano cavallerizzi principianti o inesperti. Lo ha stabilito la Suprema corte con la sentenza n. 24211 del 2015.

L’attività equestre - Secondo la giurisprudenza dei Supremi ciudici, l'attività equestre, in caso sia svolta da allievi più esperti, è soggetta alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 cc. (con la conseguenza che spetta al proprietario o all'utilizzatore dell'animale che ha provocato il danno fornire non solo la prova della propria assenza di colpa, ma anche quella che il danno è stato causato da un evento fortuito), il gestore del maneggio risponde, viceversa, quale esercente di attività pericolosa ex art. 2050 cc. dei danni riportati dai soggetti principianti alle lezioni di equitazione qualora gli allievi siano principianti, cioè del tutto ignari di ogni regola di equitazione, oppure giovanissimi (Cass. n. 16637/08). In tal senso, in un altro precedente arresto (Cass. n. 6888/05), la Corte ha ritenuto il gestore responsabile, per attività pericolosa, dei danni subiti da un allievo che, titolare di un'attestazione psicofisica alla cavalcatura, era caduto da cavallo nel corso della sua sesta lezione.

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 27 novembre 2015 n. 24211

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