Penale

Il giudice è tenuto a motivare la specifica richiesta dell'imputato sull'attenuante

Il diniego all'istanza di applicazione della massima riduzione della pena deve essere esplicitato anche sommariamente

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di Paola Rossi

La Cassazione accoglie in parte il ricorso di un uomo condannato per atti sessuali verso un minore infraquattordicenne, il quale - a fronte del riconoscimento delle attenuanti generiche sia in primo sia in secondo grado - lamentava la mancata riduzione massima della pena, pari a un terzo. In particolare, la Cassazione aderisce al rilievo del ricorrente, perché nell'esercizio del suo potere discrezionale (in ordine alla riduzione della pena conseguente al riconoscimento delle attenuanti) il giudice di appello, nel caso specifico, avrebbe mancato di motivare puntualmente sull'espressa richiesta dell'appellante. Con la sentenza n. 9408/2021 la Cassazione, infatti, ricorda che se non è necessaria una motivazione puntuale del giudice sulla misurazione della pena in applicazione delle attenuanti è, invece, necessaria una specifica risposta del giudice a fronte di richiesta dell'imputato circostanziata sul calcolo della pena "attenuata". Il giudice, quindi, nello stabilire la pena a fronte della ricorrenza di circostanze attenuanti il reato, non deve di regola ribattere - punto per punto - gli elementi favorevoli all'imputatole e ben può valorizzare quelli sfavorevoli o ostativi al riconoscimento della massima riduzione. Però trattandosi di esercizio di un potere discrezionale da parte del giudice, è necessario che dal contesto della decisione emerga una compiuta valutazione complessiva che garantisca il raggiungimento di un giudizio equo e proporzionato rispetto alla pena "individualizzata". La Cassazione, nel rinviare al giudice di merito la questione, detta il principio da seguire: "Sebbene il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo possa giustificarsi in base al rilievo implicito conferito a dati significativi emergenti dal tenore complessivo della motivazione, nondimeno, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, volta all'ottenimento della più ampia riduzione, il giudice di merito non può esimersi dall'esplicitare anche sommariamente, le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, dando così conto del corretto uso del potere discrezionale affidatogli dalla legge".

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