Civile

Il giudice può ripartire in quote uguali le spese della consulenza d'ufficio

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di Mario Piselli

Poiché le spese di Ctu rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli articoli 91 e 92 del Cpc, il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'articolo 92 del Cpc, ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa. Così si è espressa la sezione VI civile della Cassazione con la sentenza n. 17739 dello scorso 7 settembre.

I due indirizzi della giurisprudenza - Sulla questione se la parte interamente vittoriosa debba o meno sopportare le spese di consulenza tecnica, sia pure parzialmente, la giurisprudenza di legittimità si è divisa.

Con un primo orientamento (Cassazione 6301/2007, 14925/2010 e 6432/2002), la Corte ha ritenuto che, una volta disposta per giusti motivi, la compensazione delle spese giudiziali, il giudice del merito non può disporre la ripartizione per quote uguali delle spese liquidate in favore del consulente tecnico d'ufficio, perché tale statuizione, ponendo una parte delle spese a carico della parte totalmente vittoriosa, viola il principio di cui all'articolo 91 del Cpc che esclude la possibilità di condanna, anche parziale, di questa parte alle spese di causa.

Con un indirizzo contrastante (Cassazione 1023/2013), invece, il giudice di legittimità ha ritenuto che il giudice può ripartire in quote uguali le spese della consulenza d'ufficio sia perché la compensazione non implica la condanna ma solo l'esclusione del rimborso sia perché la Ctu non è un vero e proprio mezzo di prova ma un atto compiuto nell'interesse comune delle parti. Con la decisione in esame, la Corte ha mostrato di voler seguire questo secondo indirizzo, invero, abbastanza discutibile.

Sezione VI civile - Sentenza 7 settembre 2016 n. 17739

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