Il legittimo impedimento dell’arrestato non ostacola il giudizio per direttissima
Il legittimo impedimento che non permette all'arrestato di essere fisicamente presente all'udienza, non ostacola - anche nel caso in cui l'assenza sia dovuta ad evasione – la richiesta di convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo. La Corte di cassazione, con la sentenza 41783 depositata ieri, accoglie il ricorso del pubblico ministero, contro l'ordinanza con la quale il tribunale restituiva gli atti al Pm ritenendo di non poter procedere al giudizio direttissimo per la mancata comparizione dell'imputato evaso. Per il Pm il tribunale avrebbe dovuto comunque procedere mentre la restituzione degli atti era un provvedimento abnorme. E per la Cassazione ha ragione. I giudici della VI sezione penale, ricordano che sul punto esiste un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento il legittimo impedimento a comparire, vieta di incardinare il procedimento davanti al giudice e dunque il giudizio per direttissima. I giudici che sostengono questa tesi distinguono inoltre il legittimo impedimento dall'allontanamento volontario in caso di evasione. Un diverso indirizzo, al quale aderisce la sesta sezione con la sentenza di ieri, sostiene invece che la mancata presenza, a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinata, non preclude il giudizio di convalida dell'arresto e il contemporaneo rito direttissimo.
La Suprema corte precisa che alla base del contrasto c'è l'impossibilità d una contestazione orale, propria dell'impedimento a comparire, per i giudici però il problema dovrebbe essere superabile davanti al giudice del dibattimento esattamente come lo è davanti al Gip dove non è considerata essenziale. Inoltre non c'è alcuna incompatibilità strutturale tra convalida e rito direttissimo nell'ipotesi di temporaneo impedimento dell'imputato arrestato. Il giudizio direttissimo è, infatti, adottabile anche nei confronti dell'imputato in stato di libertà. Né è indispensabile l'assoluta contestualità tra celebrazione del processo e decisione sull'imputazione, basti, infatti, pensare – si legge nella sentenza – alla fisiologica possibilità che l'arrestato, anche se presente, chieda i termini a difesa e, al loro decorso, eventuali riti alternativi. Per chiudere i giudici chiariscono che non c'è alcuna differenza tra legittimo impedimento e l'impedimento per “scelta” come nel caso dell'evaso. Una differenziazione porterebbe al paradosso di imporre il carcere all'assente per legittimo impedimento a fronte della possibile trattazione in stato di libertà dell'evaso.
Corte di cassazione – Sezione VI – Sentenza 13 settembre 2017 n.41783