Comunitario e Internazionale

Il padre paga gli alimenti al figlio minore in base alla legge dello Stato membro dove risiede abitualmente

Va riconosciuta la stabile permanenza del figlio nel Paese dove di fatto si trova anche se illecitamente trasferito dalla madre

di Paola Rossi

Per individuare la legge applicabile alla fissazione dell'assegno alimentare per i figli si applica la regola della residenza abituale del beneficiario, che è quella del luogo in cui si trova il centro abituale della vita soprattutto quando si tratti di minori in tenera età. E l'eventuale illiceità del trattenimento di tale beneficiario minorenne nel territorio di uno Stato membro non vieta, in linea di principio, la possibilità di ottenere il trasferimento della sua residenza abituale nel territorio del nuovo Stato. Lo ha chiarito la Corte Ue con la sentenza sulla causa C-644/20 che decide il rinvio pregiudiziale del giudice polacco.

Il caso
Il caso a quo riguarda due genitori polacchi, che risiedevano nel Regno Unito e avevavno generato due figli che avevano la doppia cittadinanza britannica e polacca. Con i figli ancora minorenni la mamma si era recata, senza accordo col marito, in Polonia e vi si era trattenuta nonostante la dichiarazione di illegalità, da parte del giudice britannico, del trasferimento e del trattenimento dei bambini nel nuovo Stato membro. Il giudice polacco aveva dal canto suo stabilito l'assegno alimentare a carico del padre da versare per i figli. La controversia nasce a questo punto sulla legge applicabile alla materia degli alimenti. Dovendo di regola essere quella della residenza abituale del minore si discuteva sulla possibilità o meno che i minori acquisissero la residenza nello sSato dove erano stati condotti illecitamente da uno dei genitori.

La soluzione
Per la Corte Ue la decisione deve fondarsi sulla situazione di fatto che vede il minore risiedere stabilmente in un nuovo Stato membro comportando di conseguenza la necessità di assumerla a residenza abituale ai fini di una maggiore tutela del figlio.
Di modo che, al caso concreto, venga appplicata la legge nazionale più aderente alle necessità e alle condizioni di vita sussistenti nel luogo dove di fatto il minore conduce le proprie attività normali e quotidiane.
Compete quindi al giudice nazionale verificare, alla luce dell'insieme delle circostanze esistenti caratterizzanti la situazione dei minori, ambiente familiare e sociale, se la loro presenza nello Stato membro in cui sono stati trasferiti abbia carattere di stabilità.

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