Il parcheggio di un'autovettura in un supermercato esclude l'obbligo di custodia a carico del gestore
Contratti – Parcheggio di autovettura in un supermercato – Natura di contratto di locazione – Obbligo di custodia a carico del gestore - Pagamento di un corrispettivo.
Il parcheggio di un'autovettura all'interno di un supermercato deve essere ricondotto al paradigma del contratto di locazione. lo scopo del cliente si sostanzia nella ricerca di un luogo per la sosta temporanea. L'obbligo del gestore si concreta nel garantire in godimento dell'area di sosta. Non si esclude a priori l'obbligo di custodia ma può dirsi ricorrente solo se risulti che l'utente abbia inteso ex professo assicurarsi la conservazione del bene: ad esempio, nel caso di parcheggio oneroso, prevedendo un corrispettivo più elevato.
•Corte di cassazione, sezione VI 3, ordinanza 15 aprile 2021 n. 9883
Deposito (contratto di) - Obblighi del depositario - Custodia della cosa - Responsabilità - In genere - Parcheggio - Aree comunali di sosta a pagamento istituite ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 285 del 1992 - Obbligo di custodia del veicolo ivi parcheggiato - Esclusione - Condizioni e limiti - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità del gestore per il furto del veicolo in aree adibite a parcheggio senza custodia - Esclusione - Fondamento.
L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascriversi all'organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 28 giugno 2011 n. 14319
Deposito – Responsabilità per custodia - Pertinenza dell'autoveicolo - Autoradio.
L'impianto di autoradio, anche se stabilmente collegato, costituisce una pertinenza dell`autoveicolo, e, pur conservando la propria individualità, é posto in durevole relazione di subordinazione con la cosa principale e, a differenza delle cose accessorie che non sono suscettibili di dominio separato e, quindi, di rapporti distinti rispetto quelli aventi ad oggetto la cosa principale, può rimaner distinta dall`autoveicolo, cosa principale, solo a seguito di diversa, concorde statuizione delle parti. Ne consegue con riguardo alla responsabilità "ex recepto" l'irrilevanza di una manifestazione unilaterale di volontà del titolare di officina, che a mezzo di cartelli esposti declini ogni responsabilità per la perdita di oggetti, valori e accessori lasciati sull`autovettura in riparazione.
•Corte di cassazione, sentenza 16 aprile 1993 n. 4540
Contratti in genere - Contratto complesso o innominato o misto - Parcheggio di autovettura - Natura di contratto atipico - Contratto di deposito.
Il contratto di parcheggio delle autovetture é contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l'affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 23 agosto 1990 n.8615
Responsabilità diretta della PA per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona appartenente all’amministrazione
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