Il parere di congruità «apre» al decreto ingiuntivo
Per il recupero dei crediti professionali l’avvocato può percorrere la via breve al Consiglio dell’Ordine
Per il recupero dei crediti professionali l’avvocato, anche dopo la riforma del 2012, può continuare a percorrere la via breve del parere di congruità del Consiglio dell’Ordine. Lo ribadisce la Procura generale della Corte di Cassazione chiedendo al Primo presidente di riaffermare l’alternativa, in questi casi, tra il procedimento monitorio accelerato, fondato appunto sul parere di congruità, e l’altra chance di rivolgere al tribunale una domanda nelle forma del procedimento sommario di cognizione (articolo 702-bis del codice di procedura).
Il nuovo intervento dei giudici di legittimità sul punto - il precedente è una Sezioni Unite del 2018, sentenza 4485 - viene in considerazione dopo che alcune decisioni di merito (tra gli altri dei Tribunali di Roma e di Prato) avevano respinto nella primavera scorsa vari decreti ingiuntivi, ritenendo che la legge Liberalizzazioni (27/2012) avesse superato e sostanzialmente cancellato la procedura monitoria. Non la pensa così però la Procura generale della Cassazione, che per il recupero dei crediti “forensi” vede invece permanere un sistema binario (decreto ingiuntivo o procedimento sommario di cognizione) ad esclusione di qualsiasi altra azione civilistica.
Secondo il Procuratore l’abrogazione delle tariffe, sostituite dai parametri, non ha cambiato i termini della questione poiché in capo all’Ordine resta, immutato, il potere di indicare la congruità del compenso valutando la forbice tra i valori minimi e massimi consentiti. Peraltro, aggiunge il parere , la stessa legge 27 del 2012 contempla ancora tale potere all’articolo 13 c.9.
Del resto il principio enunciato due anni fa dalle Sezioni Unite (4485/2018) aveva rilevato che per i crediti relativi alle controversie e alle spese giudiziali degli avvocati, dopo la riforma dei riti (Dlgs 150/2011 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione) il legale possa/debba ricorrere in giudizio attraverso il nuovo rito sommario di cognizione. Nulla è detto però, argomentava sempre la Suprema Corte, in merito al procedimento per ingiunzione regolato dallo stesso codice di procedura e radicato nel potere di autoregolamentazione del Consiglio dell’Ordine.
Alla luce di questa recente giurisprudenza, e del nuovo sollecito della Procura generale di Cassazione, suscitano pertanto perplessità le nuove e persistenti decisioni di merito che escludono la “via breve” per il recupero dei crediti professionali