Comunitario e Internazionale

Il Regolamento Delegato UE n. 2022/1288 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 CHE si applica dal 1° gennaio 2023 e integra il Regolamento Disclosure

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di Letizia Macrì *

In data 25 luglio 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR o Regolamento Disclosure) con le nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS).

Il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 si applica dal 1° gennaio 2023 e integra il Regolamento Disclosure.

Le norme tecniche di regolamentazione specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile da parte dei partecipanti ai mercati finanziari, relativamente a:

(a) informative precontrattuali e informative sul prodotto;

(b) siti web;

(c) relazioni periodiche.

Il progetto di RTS è stato redatto dalle European Supervision Authorities (ESA)

In particolare, gli RTS specificano:

-il contenuto degli obblighi di trasparenza circa gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità, anche mediante descrizione dei processi, delle politiche e del raffronto storico; -i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo»;

-il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità;

-il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.

Il contenuto è molto tecnico e dettagliato: ciò al fine di uniformare lo standard di disclosure dei partecipanti ai mercati finanziari (vi sono, infatti, differenziazioni anche in base alla tipologia di partecipanti ai mercati finanziari) a beneficio degli investitori finali dell'intera Unione Europea, perseguendo obiettivi anche di armonizzazione.

Le informazioni oggetto del Regolamento devono essere fornite:

-in modo gratuito e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante;

-in un formato elettronico che consente la ricerca al suo interno;

-in un formato che consenta di tenere traccia delle modifiche e della data di redazione.

Il tutto, compatibilmente ai principi enunciati dal Regolamento Tassonomia e dall'emananda Direttiva sulla Due Diligence.

In allegato al Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 vengono forniti i modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni, con possibilità di adeguare dimensione e tipologia dei caratteri nonché i colori, con chiaro intento di semplificazione.

*a cura di Letizia Macrì – Vice Presidente ESG European Institute

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