Immobili

Il regolamento può vietare la sopraelevazione

Lecita la clausola con vincoli a tutela dell’assetto originario dello stabile

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

Il regolamento di condominio di natura contrattuale che abbia a oggetto la conservazione dell’originario aspetto architettonico dell’edificio può contenere prescrizioni vincolanti che comprimono il diritto di proprietà dei singoli condòmini.

Pertanto la realizzazione di opere esterne e ulteriori, difformi da quelle autorizzate dall’assemblea, integra una modificazione non consentita, che giustifica la condanna al ripristino dell’originario stato dei luoghi.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 12795 dell’11 maggio 2023. In contestazione c’erano le opere realizzate dalle proprietarie dell’ultimo piano dello stabile. Queste ultime, sebbene autorizzate da una delibera alla parziale chiusura del proprio terrazzo per ovviare a infiltrazioni d’acqua piovana nelle giornate ventose, avevano però realizzato una veranda che determinava un sensibile incremento del volume abitabile, oltre che una chiara violazione del regolamento.

Lo statuto condominiale, sul punto, vietava radicalmente qualsiasi tipo di intervento edificatorio implicante una modifica dell’originario aspetto architettonico dell’edificio.Vittoriose in primo e secondo grado le proprietarie avevano visto ribaltato il giudizio in sede di Cassazione.

La Corte infatti ha richiamato la previsione del regolamento di condominio di natura contrattuale (predisposto dal costruttore e registrato in sede di rogito da tutti i proprietari) che conteneva, sul punto, delle prescrizioni particolarmente severe per le quali è prevista - scrive la Suprema corte - tutela pattizia molto più intensa e cogente di quella dello stesso Codice civile.

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