Il sangue animale raccolto dal mattatotio e sversato illegalmente è rifiuto e non sottoprodotto di lavorazione
Pienamente applicabili le sanzioni penali previste dal Codice dell'ambiente contro l'attività organizzata di smaltimento
Chi sversa nel terreno il sangue animale raccolto presso i mattatoi non può contestare l'applicazione della normativa sui rifiuti e le relative sanzioni penali. E, soprattutto non può invocare il regime comunitario sui sottoprodotti. Infatti, come precisa la Cassazione con la sentenza n. 33084/2021, il sangue animale non può assurgere a sottoprodotto derivante da altra lavorazione se non viene impiegato per altri scopi diventando di fatto un rifiuto a tutti gli effetti. E diventa di conseguenza innegabile il reato di illegale smaltimento di rifiuti se il prodotto ematico della macellazione non viene dimostratamente conferito alle specifiche strutture autorizzate al suo corretto smaltimento. Conclude la Cassazione chiarendo che gli scarti di origine animale sono sottratti alla normativa sui rifiuti - e soggetti esclusivamente al regolamento (Ce) n. 1774/2002 - solo se qualificabili come sottoprodotti in base al Codice dell'ambiente (articolo 183, comma 1, lettera n).
Il caso concreto
Altra cosa è l'accertamento del reato che, nel caso concreto era stato realizzato tramite rilevamenti Gps da cui emergevano quasi ottanta accessi in un parco privato da parte della medesima autocisterna dopo che aveva caricato il sangue animale presso diversi mattatoi.
L'imputazione davanti al giudice penale resta valida - per la Cassazione - anche se a conclusione delle indagini istruttorie gli inquirenti non avevano individuato l'esatto punto di sversamento nel terreno della villa di uno dei partecipanti all'attività organizzata allo smaltimento illegale dei rifiuti. Fondamentale era stata la circostanza in cui all'esito di un controllo l'autocisterna era a carico vuoto all'uscita dalla villa nella medesima giornata in cui aveva caricato 6mila chili di sangue animale presso stabilimenti di macellazione. In un solo anno quasi mezzo milione di chili di sangue animale spariti nelle viscere della terra.
Associazione a delinquere
La Cassazione chiarisce anche - soprattutto nella coeva sentenza n. 33087/2021 - che è pienamente compatibile l'imputazione per associazione a delinquere con quella di attività oranizzata allo smaltimento illegale di rifiuti. Cioè il reato del Codice ambientale - che non scatta solo quando l'episodio sia singolo - non è in rapporto di specialità con quello previsto dal Codice penale.