Penale

Il sindacato di legittimità sulla confisca disposta con sentenza di patteggiamento nei confronti dell'ente

Nota a sentenza: Cass. pen., Sez. VI, 11 maggio 2022, n. 18652

di Fabrizio Ventimiglia, Giorgia Conconi*

Con una recente pronuncia in tema di responsabilità degli enti, la Suprema Corte ha chiarito in che termini la confisca, disposta con sentenza di patteggiamento, possa essere oggetto di ricorso per Cassazione, affermando che "la confisca obbligatoria di cui all'art. 19 d.lgs. 231/2001, per essere applicata, non deve necessariamente rientrare nell'accordo tra le parti ai fini dell'applicazione concordata della pena. Essa tuttavia può costituirne oggetto. Là dove abbia formato oggetto del previo accordo, all'imputato è consentito il ricorso per Cassazione nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Qualora invece la confisca, come nel caso in esame, sia fuori dall'accordo delle parti, sulla scia del citato insegnamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il ricorso per Cassazione seguirà le regole generali dettate dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.".

Questa in sintesi la vicenda processuale.

A seguito della richiesta di patteggiamento di una società ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e 63 d.lgs. 231/2001, il Tribunale di Velletri applicava, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria concordata, altresì, la sanzione della confisca, in quanto obbligatoria ex art. 19 d.lgs. 231/2001.

Avverso tale pronuncia la difesa dell'ente ricorreva per Cassazione deducendo la violazione della disciplina relativa all'istituto del patteggiamento in relazione alle norme in tema di confisca e lamentando, nello specifico, la mancata conoscibilità da parte dell'imputato dell'esatto importo che sarebbe stato confiscato.

Prima di esaminare le doglianze eccepite dalla difesa dell'ente, la Corte ha vagliato l'ammissibilità del ricorso, chiarendo se in caso di patteggiamento l'applicazione della confisca nei confronti dell'ente - in considerazione dell'obbligatorietà di tale sanzione quale immediata conseguenza della sentenza di condanna - possa essere oggetto del sindacato della Corte di Cassazione.

Rispetto a tale profilo, i Giudici di legittimità hanno richiamato il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 21368/2019 secondo cui, con riferimento alle misure di sicurezza che non siano state ricomprese nell'accordo tra le parti, il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento debba essere limitato ai motivi di ricorso tassativamente dettati all'art. 606 co. 1 c.p.p. Nella medesima pronuncia viene contestualmente affermato che, qualora la misura sia stata, invece, contemplata nel suddetto accordo, il ricorso possa riguardare unicamente i motivi - attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza - di cui all'art. 448 co. 2-bis c.p.p.

A seguito di tale breve excursus, la Suprema Corte ha applicato l'enunciato principio di diritto anche al caso in scrutinio, ritenendo di poter equiparare i casi in cui la confisca sia disposta quale misura di sicurezza a quelli in cui sia applicata quale sanzione amministrativa.

Alla luce di tali considerazioni, stante il mancato accordo tra le parti in relazione alla confisca nell'ambito della richiesta di patteggiamento, il provvedimento in esame avrebbe, dunque, potuto essere impugnato con riguardo a tale sanzione esclusivamente in relazione ai motivi espressamente indicati dall'art. 606 co. 1 c.p.p. La Suprema Corte, pertanto, non ravvisando nel caso di specie alcun vizio con riferimento ai suddetti motivi, ha rigettato il ricorso, ritenendo di non avere, quale Giudice di legittimità, la facoltà di vagliare nel merito la quantificazione compiuta dal Giudice di prime cure in ordine all'importo oggetto di confisca.

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*A cura dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi, Studio Legale Ventimiglia

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