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Il sottotetto si recupera ma le distanze legali vanno sempre rispettate

In tema di recupero dei sottotetti la deroga ai parametri e indici urbanistici ed edilizi non riguarda il rispetto, a cui dunque si è sempre tenuti, della disciplina delle distanze tra fabbricati. Lo precisa l’ordinanza della Cassazione 37829/2021

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di Annarita D’Ambrosio

In tema di recupero dei sottotetti la deroga ai parametri e indici urbanistici ed edilizi non riguarda il rispetto, a cui dunque si è sempre tenuti, della disciplina delle distanze tra fabbricati. Lo precisa l’ordinanza della Cassazione 37829/2021.

Balcone a tasca

Il condominio di uno stabile e un condomino dello stesso avevano citato in giudizio la condomina proprietaria, nello stabile adiacente, di un appartamento creatosi a seguito di sopraelevazione, un appartamento realizzato in violazione, facevano rilevare, delle distanze legali dal condominio attore ed il cui balcone cosiddetto a tasca, incassato, violava anche le norme in materia di vedute.

La condomina costituitasi chiamava in causa la società immobiliare sua dante causa, ma più che soffermarci sugli aspetti relativi al passaggio di responsabilità tra convenuti, è interessante seguire il ragionamento dei giudici di legittimità nel respingere le richiesta della ricorrente. Quest’ultima lamentava la falsa applicazione dell’articolo 64, secondo comma, della legge Regione Lombardia 12/2005 che promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. Ad avviso della convenuta, la Corte d’appello aveva erroneamente configurato come nuova costruzione un intervento edilizio che era quindi una ristrutturazione del sottotetto di un preesistente edificio, trasformato in locale abitabile ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001.

Nell’ambito di questi interventi la distanza di 10 metri tra le pareti finestrate prevista non poteva essere applicata perché nel suo appartamento c’era una semplice finestra lucifera, un’apertura creata per dare luce al locale.

La legge lombarda

Tesi entrambi respinte dai giudici di legittimità. Quanto al primo punto ci troviamo in presenza di nuova costruzione - scrivono - perché erano stati modificati la sagoma e il volume dell’edificio preeesistente. Le distanze dunque andavano assolutamente rispettate anche in virtù della stessa legge regionale lombarda relativa al recupero dei sottotetti che esplicitamente precisa che «la disciplina delle distanze è materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato» (Corte costituzionale, ordinanza 173/2011). Quanto al terrazzo sullo stesso si aprivano quattro portefinestre che consentivano la vista sull’edificio prospiciente in maniera evidente. Non si trattava dunque di semplici luci, ma di finestre vere e proprie.

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