Il vizio di motivazione censurabile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport
Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport si sono pronunciate con la Decisione n. 30 del 2 aprile 2021, ribadendo i confini del vizio di motivazione censurabile dinanzi al massimo organo della giustizia sportiva
Il Collegio di Garanzia dello Sport è stato negli anni definito come la "Cassazione dello sport" per le evidenti connessioni e similitudini tra i procedimenti dinanzi ai due organi. Tuttavia, delle differenze sono riscontrabili in relazione al vizio di motivazione della decisione impugnata che può essere censurato ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
L'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI statuisce che, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, il ricorso è ammesso, oltre che per violazione di norme di diritto, "per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". La previsione riecheggia la vecchia formulazione del motivo n. 5 dell'art. 360 co. 1 c.p.c., ovvero il vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio"; formulazione poi sostituita con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143, dall'attuale vizio di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".
Attualmente, quindi, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. civ. n. 23940/2017).
La vicenda che conduce alla Decisione n. 30/2021 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia origina da un procedimento disciplinare promosso dalla Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) a seguito di una segnalazione del 18 giugno 2019, a firma del Segretario Generale FISE, in cui veniva denunciata una situazione di presunto maltrattamento di equidi all'interno di un Centro Ippico a causa di un "non adeguato regime alimentare", con la conseguenza di un "perdurante stato di dimagrimento" degli equidi stessi.
Il Tribunale Federale FISE, con decisione pubblicata il 30 luglio 2020, applicava all'incolpata, proprietaria di alcuni equidi ed istruttrice del Centro Ippico, le sanzioni della sospensione dall'attività agonistica per la durata di anni due, della sospensione da ogni carica ed incarico federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara, per la durata di anni due e dell'ammenda di euro 500,00; pronuncia confermata dalla Corte Federale d'Appello FISE nel procedimento n. CAF R.G. 2/2020 - P.A. 43/2019 con decisione del 23 settembre 2020, pubblicata il successivo 28 settembre.
L'incolpata adiva, pertanto, il Collegio di Garanzia dello Sport, lamentando:
a) la carenza di motivazione della decisione impugnata in merito al diverso trattamento sanzionatorio riservatole rispetto ad altre incolpate;
b) l'omessa considerazione da parte della Corte Federale d'Appello delle attenuanti previste dagli artt. 7 e 15 del Regolamento di Giustizia FISE, in contrasto con precedenti arresti dei giudici endofederali della FISE.
Con la Decisione in commento, il Collegio di Garanzia dello Sport ricorda, in primo luogo, come dinanzi ad esso sia inammissibile il motivo con il quale il ricorrente deduca che in alcuni casi, a suo giudizio più gravi, riguardanti altri tesserati, il giudice abbia inflitto una sanzione più mite, in quanto tale doglianza mira ad una valutazione comparativa di fattispecie diverse, oltre che a un giudizio di merito riguardo alla gravità dell'illecito in sé considerato.
Pertanto, "la mera produzione di precedenti decisioni di organi federali non può valere a fondare un giudizio di illegittimità, se non accompagnata dalla specifica dimostrazione di discrasie tali da configurare un vero e proprio vizio della motivazione" (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 17 gennaio 2019, n. 3).
Operata tale premessa, nel prosieguo della decisione le Sezioni Unite ribadiscono i confini del vizio di motivazione censurabile dinanzi al massimo organo di Giustizia Sportiva, confermando l'orientamento consolidato secondo cui i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata, emerga "la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione" o quando è evincibile "l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento".
Al contrario, tali difetti non sono configurabili quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente, poiché, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe "in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti assunti dal giudice nella impugnata decisione" (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 13 novembre 2017, n. 82, Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 4 ottobre 2017, n. 73; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 ottobre 2017, n. 69; Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 7 marzo 2017, n. 19).
Allo stesso modo, esula dalla competenza del Collegio di Garanzia la valutazione delle circostanze attenuanti per la quantificazione della sanzione disciplinare da irrogare, in quanto anche tale valutazione implica un giudizio di merito insindacabile dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 19 gennaio 2018, n. 4).
Per tali ragioni, poiché l'esame delle doglianze proposte dall'incolpata avrebbe condotto irrimediabilmente il Collegio di Garanzia dello Sport ad inammissibili nuove valutazioni sui fatti di causa ed a rinnovati apprezzamenti sulla condotta della ricorrente, non consentiti in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.