Il Whistleblowing secondo il CNDCEC: procedure operative e criticità
Necessario coordianre coordinare le norme del citato Dlgs 24/2023 con i flussi informativi già istituiti per gli enti privati dotati di Modello 231
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, lo scorso 29 novembre, il documento “La disciplina whistleblowing – Aspetti procedurali e criticità”, redatto dalla Commissione di studio “Anticorruzione”.
L’obiettivo del documento e dell’attività svolta dal CNDCEC è quello di analizzare le criticità applicative del Dlgs 24/2023 a un anno dalla sua entrata in vigore alla luce delle nuove Linee Guida ANAC in via di consultazione.
Il documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti contiene un’esaustiva panoramica sulla normativa vigente in ambito Whistleblowing secondo il Dlgs 24/2023, con una riflessione sull’applicabilità della disciplina negli Ordini Professionali anche di piccole dimensioni e sul rapporto con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 231/2007.
Particolarmente interessante, nella disamina effettuata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono le criticità evidenziate, tra cui è indicata la necessità di coordinare le norme del citato Decreto Legislativo con i flussi informativi già istituiti per gli enti privati dotati di Modello 231.
Infatti, se per gli enti dotati di Modello 231 con meno di 50 lavoratori le denunce di violazioni dovrebbero essere limitate a violazioni del Dlgs n. 231/2001 (condotte illecite rilevanti ai fini del Dlgs n. 231/2001 nonché violazioni del MOG 231), per gli enti dotati di modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 e con una media di almeno 50 lavoratori, il canale interno di segnalazione sarebbe utilizzabile sia per le violazioni del Dlgs n. 231/2001 nei termini sopra riepilogati sia per le violazioni delle norme di diritto europeo.
Sicuramente condivisibile, nell’attuale quadro normativo, l’opzione di prediligere un unico canale di segnalazione sia per i flussi ex Dlgs 231/2001, sia per le altre segnalazioni ex Dlgs 24/2003: tale allineamento, oltre a essere conforme alla previsione legislativa, consente una maggiore semplificazione, razionalizzazione dei meccanismi di tutela, ordine sistematico e una più efficace attuazione del sistema in grado di semplificare l’attività.
Per gli enti in perimetro ciò significa quindi rivedere il Modello 231 e gli strumenti già facenti parte del sistema di flussi informativi, rafforzando le forme a sostegno e tutela anche per le ulteriori categorie di soggetti, quali i facilitatori, diversi dal segnalante e coinvolti nella segnalazione secondo la recente normativa, implementando anche la parte di compliance normativa secondo il GDPR; in tali adempimenti non è di secondaria importanza l’implementazione di una procedura interna di gestione delle segnalazioni che preveda come affrontare le diverse fattispecie ipotizzabili, calibrando il livello di approfondimento opportuno e prevedendo relazioni riepilogative della propria attività agli organi di vertice differenti da quelle già assolte dall’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Modello 231.
È evidente che in tale contesto, anche alla luce delle Linee Guida dell’ANAC e del documento del CNDEC in commento, assume sempre più importanza il riconoscimento dell’autonomia organizzativa dell’ente ed il ruolo dell’Organismo di Vigilanza come il presupposto fondamentale per l’adozione e per l’efficace attuazione di modelli organizzativi 231, oltre che come parte attiva del nuovo di sistema di Whistleblowing voluto dal legislatore.
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(*) Francesco Rizzo (Partner) e Giovanna Boschetti (Counsel) di CBA Studio legale e tributario