Immigrazione clandestina, è legge la stretta su espulsioni e minori - Il testo in G.U.
Pubblicato anche il testo coordinato del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 con la legge di conversione 1° dicembre 2023, n. 176
È stata pubblicata sulla G.U. n. 283 del 4 dicembre 2023, la legge 1° dicembre 2023, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, contenente “disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno”. In G.U. anche il testo coordinato . Il provvedimento è stato approvato da entrambi i rami del Parlamento in via definitiva il 30 novembre 2023. In conseguenza delle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare, il provvedimento è ora composto da 15 articoli, rispetto agli originari 13, suddivisi in 5 Capi.
Nel corso dell’esame parlamentare è stato introdotto l’articolo 01 secondo il quale non è ammesso l’ingresso in Italia dello straniero che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesione personale commesso contro persona incapace, per età o infermità, che causi una malattia superiore a venti giorni , nonché per i reati relativi a pratiche di mutilazione genitale femminile e per il reato di lesioni permanenti al viso.
L’articolo 1 interviene sulla disciplina dell’espulsione dello straniero e stabilisce che è il Ministro dell’interno l’autorità deputata a decretarla. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l’espulsione è disposta dal prefetto. In secondo luogo, viene disciplinata la procedura di espulsione nei casi di applicazione delle misure amministrative di sicurezza. In terzo luogo, l’articolo modifica la disciplina relativa al diritto di difesa dello straniero parte offesa o sottoposto a procedimento penale che sia stato espulso prevedendo che il questore ha la facoltà di negare l’autorizzazione al rientro in Italia qualora la presenza dell’interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.
Gli articoli 3 e 4 introducono alcune modifiche al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. L’articolo 5 introduce alcune novità in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) nonché di accertamento dell’età nell’ambito della procedura di identificazione del minore. L’articolo 6 disciplina la conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età. In particolare, la disposizione individua nei consulenti del lavoro e nelle organizzazioni dei datori di lavoro i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti.
L’articolo 7 contiene “Disposizioni in materia di accoglienza”, affermando che per motivi di ordine pubblico si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. L’articolo 8 contiene “Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti ravvicinati di migranti”.
L’articolo 9 incrementa il contingente di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” di 400 unità dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023 al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, con una spesa complessiva quantificata in 2.819.426 euro, di cui euro 2.576.071 per l’anno 2023 ed euro 243.355 per l’anno 2024
L’articolo 9-bis modifica il limite massimo di età previsto per la partecipazione al concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, stabilendo che non possa essere superiore a trentadue anni anziché a trenta, come attualmente stabilito.
L’articolo 9-ter prevede per il quinquennio 2024-2028 la determinazione annuale delle consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
L’articolo 10 incrementa, per il 2023, rispettivamente di 15 milioni di euro e di 2,147 milioni di euro, le risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (come previsto nel corso dell’esame parlamentare), con il fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all’eccezionale afflusso migratorio.
L’articolo 11, ai commi 1 e 2, destina risorse alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all’espletamento dei loro compiti istituzionali, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all’eccezionale afflusso migratorio e – come specificato in sede parlamentare – alla accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto, altresì, della crisi mediorientale. Si tratta, complessivamente, di 5 milioni di euro per il 2023 e di 20 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2030, che affluiscono alla disponibilità del Ministero dell’interno.
Gli articoli 12 e 13 prevedono rispettivamente la copertura finanziaria e la entrat in vigore.