Civile

Imposta di donazione sulle liberalità con bonifico

Sentenza 8175 della Cassazione: la tassazione va esclusa tuttavia se il trasferimento di denaro è dall’estero. Resta comunque l’esonero sulle somme dai genitori al figlio per la prima casa

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di Angelo Busani

«Le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta» di donazione fuoriuscita dal Dl 262/2006 (convertito in legge 286/2006), cioè la normativa che ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta di successione e donazione, che era stata soppressa dalla legge 383/2001.

È questa la decisione della Cassazione, contenuta nella sentenza n. 8175 del 24 marzo 2021, la quale, giudicando su una donazione indiretta realizzata mediante un bonifico bancario disposto da una persona fisica non residente in Italia (avente a oggetto denaro trasferito dalla Svizzera in Italia) a favore di una persona fisica residente in Italia, ha ritenuto non tassabile detta liberalità con l’imposta di donazione italiana in quanto avente un oggetto qualificabile come «bene non esistente in Italia» (alla stessa conclusione l’agenzia delle Entrate era peraltro già giunta nell’interpello n. 310/2019).

Quest’ultima affermazione è riferita al fatto che l’imposta di donazione italiana è applicabile alle donazioni poste in essere da soggetto non residente in Italia solo se hanno per oggetto beni «esistenti in Italia» (ad esempio, un immobile o un’azienda ubicati in Italia). Tale non è, dunque, il denaro che, per effetto del bonifico, decolla da un conto corrente esistente presso una filiale bancaria non ubicata in Italia, seppur l’atterraggio del bonifico sia presso una banca italiana.

Al di là del caso concreto analizzato dalla Cassazione e della sua ritenuta non tassazione, la sentenza è rilevante perché il bonifico bancario che concreti una liberalità (non è così qualificabile, ad esempio, il bonifico che concreti un mero “prestito”) viene indubitabilmente ritenuto, dal giudice della legittimità, oggetto di tassazione con l’imposta di donazione.

L’affermazione è assai rilevante, in quanto la struttura dell’imposta di donazione è fortemente imperniata su quella dell’imposta di registro, la quale, a sua volta, è orientata, nella massima parte dei casi, alla tassazione dell’attività giuridica esplicata mediante atti scritti: i contratti verbali sono solo eccezionalmente considerati come presupposti di capacità contributiva in quanto il legislatore ha ritenuto che solo gli atti scritti (per legge o per volontà di chi li pone in essere) hanno la rilevanza occorrente per essere oggetto di tassazione.

Le donazioni indirette (vale a dire tutte quelle situazioni in cui al depauperamento del patrimonio del soggetto domante coincide un corrispondente incremento del patrimonio del soggetto donatario) solo in parte sono formate per iscritto o risultano da un atto scritto, in quanto in una percentuale consistente si concretano in situazioni nelle quali un atto scritto non c’è: si pensi all’intenzionale lasciar decorrere un termine di prescrizione o di usucapione o alla sopportazione di costi che incrementano la consistenza e il valore di un bene altrui oppure, appunto, al bonifico bancario disposto con un semplice click in una piattaforma di home banking.

Resta la consolazione che la legge stessa esplicitamente dispone (articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990) l’esonero da tassazione delle donazioni indirette poste in essere al fine di dotare il donatario delle risorse occorrenti per la stipula di un atto soggetto a Iva o a imposta di registro proporzionale: è il classico caso dell’apporto di denaro dai genitori a favore del figlio che si compra la prima casa e che dichiara nel rogito la liberalità così ottenuta.

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