Rassegne di Giurisprudenza

Impugnazioni: l'istituto della rescissione del giudicato

immagine non disponibile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Impugnazioni - Cassazione - In genere - Rescissione del giudicato - Art. 629-bis cod. proc. pen. - Processi contumaciali definiti con sentenza di merito precedente all'entrata in vigore della l. n. 67 del 2014 - Applicabilità - Esclusione - Disciplina applicabile.
L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 4 febbraio 2021 n. 4446

Impugnazioni - Cassazione - In genere - Rescissione del giudicato - Richiesta - Termine di proposizione - Compiuta conoscenza della celebrazione del procedimento - Sufficienza.
In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 17 novembre 2020 n. 32267

Impugnazioni - Cassazione - In genere - Istanza di rescissione del giudicato - Incolpevole ignoranza del giudizio di secondo grado - Inammissibilità.
È inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato con la quale si deduce l'incolpevole ignoranza del procedimento dovuta all'assenza riferita alla sola celebrazione del giudizio di secondo grado e non all'intero processo.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 22 aprile 2020 n. 12759

Procedimento penale - Assenza dell'imputato - Richiesta di rescissione del giudicato - Articolo 625-ter del c.p.p. - Ambito di applicazione - Solo per i procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato - Sussistenza - Procedimenti contumaciali anteriori alla riforma del 2014 - Disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione - Applicabilità.
La richiesta finalizzata alla rescissione del giudicato, di cui all'articolo 625-ter del C.p.p., che per sua natura di mezzo di impugnazione va depositata nella cancelleria del giudice di merito, la cui sentenza è stata posta in esecuzione con allegazione dei documenti a sostegno, e che è esaminata dalla Corte di cassazione secondo la procedura camerale prevista dall'articolo 611 del C.p.p., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'articolo 420-bis del C.p.p. Per quanto riguarda i procedimenti contumaciali trattati secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, si applica invece la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'articolo 175, comma 2, del C.p.p.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 3 settembre 2014 n. 36848