Compenso non dovuto, il trattamento alla Consulta
Sotto esame il diritto alla ripetizione dell’ente pubblico
La Corte di cassazione, con l’ordinanza 40004/2021, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2033 del Codice civile in relazione all’articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
L’articolo 2033 stabilisce il diritto di ripetizione per chi ha eseguito un pagamento non dovuto. Una dipendente comunale si è vista chiedere la restituzione di parte delle retribuzioni ricevute dal 2001 al 2003. Secondo la lavoratrice, il recupero sarebbe illegittimo anche a fronte della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sul ricorso 4893/13. La Cassazione rileva che la Cedu si è espressa più volte con analogo orientamento riscontrando la violazione dell’articolo 1 del protocollo 1 alla Convenzione, in casi simili a quelli oggetto dell’ordinanza.
Quindi ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2033 «nella parte in cui, in caso di indebito retributivo erogato da un ente pubblico e di legittimo affidamento del dipendente...nella definitività dell’attribuzione, consente un’ingerenza non proporzionata nel diritto dell’individuo al rispetto dei suoi beni».