Giustizia

In “Gazzetta” il Dl anti-infrazioni Ue: Magistrati onorari, difesa, minori e lavoro

Pubblicato sulla G.U. n. 217 del 16 settembre il decreto legge 16 settembre 2024 n. 131. Il provvedimento è in vigore da oggi

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di Francesco Machina Grifeo

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre scorso il decreto legge 16 settembre 2024 n. 131 contenente “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. Il provvedimento è in vigore da oggi.
Oltre alla ennesima proroga delle concessioni balneari in scadenza il 31 dicembre prossimo e che invece ( Articolo 1 ) “continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027”, al fine di “consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento”, vi sono diverse misure in materia di giustizia: magistrati onorari, diritto di difesa, minori sottoposti a privazione della libertà, contratti a termine e indennità risarcitorie per quanto concerne il lavoro.

L’ articolo 2 contiene disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari (Procedura d’infrazione n. 2016/4081) e prevede che nelle more dell’entrata in vigore della nuova disciplina nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento che hanno optato per il regime di esclusività, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Inps sono dovute le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele assicurative: a) invalidità vecchiaia e superstiti; b) disoccupazione involontaria; c) malattie; d) maternità.

L’ articolo 3, invece, contiene disposizioni per l’adeguamento alla direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà di comunicare con terzi e con le autorità consolari (Procedura d’infrazione n. 2023/2006). Il testo interviene sul codice di procedura penale modificando gli articoli 293, comma 1, lettera f); l’articolo 350, comma 5; l’articolo 386, comma 1, lettera f) e l’’articolo 387, comma 1.

L’ articolo 4 poi prevede “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa-contabile del Ministero della giustizia(Procedura d’infrazione n. 2021/4037) prevedendo che la dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria è aumentata di 250 unità di personale del comparto funzioni centrali. Non solo, il Ministero è autorizzato anche ad ulteriori mediante l’espletamento di procedure concorsuali e, in deroga, anche tramite scorrimento delle graduatorie. Per l’attuazione viene autorizzata la spesa di 5.002.710 di euro per l’anno 2025 e di 10.005.420 annui a decorrere dal 2026.

Il corposo articolo 5 introduce disposizioni per il completo recepimento degli articoli 4, 5 e 8 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (Procedura d’infrazione 2023/2090). Viene per esempio previsto che il minorenne in stato di privazione della libertà sia sottoposto “senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica”. E dei relativi esiti si deve tener conto negli interrogatori e nelle altre attività di indagine o di raccolta di prove. Viene poi regolata l’assistenza di persone di diverse dai genitori quando sono “irreperibili” o la loro presenza è “contraria all’interesse del minorenne” o comunque “comprometterebbe in modo sostanziale il procedimento penale”.

Vengono indicate in dettaglio tutte le informazioni che devono essere date al minore come il diritto a che la privazione della libertà personale sia limitata al più breve tempo possibile e sia disposta solo quando ogni altra misura è ritenuta inadeguata; che la decisione sia rivalutata dall’autorità giudiziaria, d’ufficio o su istanza di parte; e il diritto a ricevere un trattamento specifico, “adeguato alla sua personalità e alle sue esigenze educative sulla base di una valutazione individuale, volto a garantire la tutela della salute e fisica e psichica e il rispetto della libertà di religione e di credo, e altresì ad assicurare l’accesso all’istruzione e alla formazione, la tutela effettiva della vita familiare, l’accesso a programmi diretti a favorire lo sviluppo e il reinserimento sociale e la prevenzione della commissione di ulteriori reati, con modalità adeguate alla natura ed alla durata della privazione della libertà”. Il minore poi deve essere informato che la durata della misura cautelare è soggetta a termini massimi predeterminati per legge, inferiori a quelli previsti per gli adulti; e che la privazione della libertà personale si svolge in luoghi diversi da quelli previsti per gli adulti. Tutte le informazioni devono essere fornite con un linguaggio comprensibile, adeguato alla età e capacità del minorenne.

Novità anche in materia di lavoro. L’ articolo 11 del Dl modifica l’articolo 28 del Dlgs 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato (Procedura di infrazione 2014/4231). Al comma 2, dopo il primo periodo, viene inserito il seguente: «Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno.»; mentre il comma 3 è abrogato.

L’ articolo 12 modifica l’articolo 36 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (Procedura d’infrazione n. 2014/4231). Si prevede che: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».

L’ articolo 15 infine prevede “Disposizioni urgenti in materia di diritto d’autore” (Procedura di infrazione n. 2017/4092).

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