Penale

Inammissibile l'appello depositato tramite la Pec del difensore se è privo della firma digitale

Viola inoltre le regole tecniche di creazione del documento informatico la "scannerizzazione" di un atto del procedimento

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di Paola Rossi

Il deposito digitale di un atto del procedimento privo della firma digitale, ne determina l'inammissibilità. La ragione "tecnica" dell'obbligo di apporre la firma digitale o la firma elettronica qualificata non è superabile da altri elementi che possano affermare la paternità dell'atto come proveniente dal difensore. Indizi sulla paternità del difensore dell'atto del procedimento potrebbero invece rimediare all'assenza della firma in calce all'atto, ma solo quando questo è cartaceo. Come la firma sulla procura speciale contenuta in unico atto insieme al ricorso non firmato.

La Cassazione con la sentenza n. 2874/2022 respinge il ricorso contro l'ordinanza di inammissibilità dell'atto di impugnazione in appello, che era stato trasmesso alla cancelleria del giudice via pec, ma senza firma digitale. Inoltre, il deposito telematico di un atto del procedimento nella forma di documento informatico può sostanziarsi solo in un file di testo trasformato in pdf e non nella scannerizzazione di un atto cartaceo pur firmato a mano dall'avvocato.

Ciò che contrasta alla possibilità di considerare valido e proveniente dal difensore l'atto del procedimento, nella forma di documento digitale, è non solo l'assenza della firma digitale, ma anche la formazione stessa del documento creato nella forma di immagine scaricata. Non rileva che la foto dell'atto di impugnazione venga trasmessa nel formato pdf, lo stesso che si richiede per il documento informatico valido. In quanto la validità si sostanzia nel processo di creazione. E quindi nel rispetto della regola tecnica di trasformazione di un file di testo in formato di pdf, come prescrive il Dl 137/2020.
La Cassazione fa rilevare che la modalità della scannerizzazione del documento analogico è legittima per gli allegati, ma non per gli atti del procedimento. Infatti, l'atto del procedimento deve integrare la natura di documento originale mentre la foto resa in formato pdf dell'atto redatto in forma cartacea non lo fa uscire dal dominio di chi lo ha prodotto. Per cui solo l'allegato può assumere la forma di un immagine scaricata e scambiata via Pec. Infatti, l'allegato deve rispondere alla natura di documento conforme all'originale, a differenza dell'atto del procedimento che va depositato come originale.

L'assoluta e insormontabile necessità che il documento digitale composto nel rispetto della procedura di tarsformazione imposta dalla legge sia corredato da una forma qualificata di firma digitale si evince anche dall'impossibilità per il giudice di avvalersi del deposito telematico per il quale l'ordinamento non ha previsto la firma digitale degli atti del procedimento di sua competenza.

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