Penale

Incostituzionale la sanzione amministrativa da 5mila a 10mila euro per atti contrari alla pubblica decenza

Il caso esaminato dalla Consulta è quello di un signore sorpreso a fare pipi accanto a una discoteca

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La Consulta con la sentenza n. 95 depositata oggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo726 del codice penale, come sostituito dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309».
Il caso era stato sollevato dal Giudice di pace di Sondrio chiamato a decidere sul ricorso contro una sanzione di 5.000 euro comminata a un signore che era stato sorpreso a urinare nel parcheggio adiacente a una discoteca, nonostante i bagni di quest'ultima fossero regolarmente funzionanti. Una sanzione sproporzionata secondo il giudice di pace.
Una tesi condivisa dai giudici della Corte costituzionale che ricordano come "ai fini della verifica della proporzionalità della cornice edittale censurata, occorre anzitutto valutare il grado di disvalore dell'illecito sanzionato. Valutazione, questa, invero non del tutto agevole, in relazione alla laconicità del testo dell'articolo 726 cod. pen., che si limita a vietare il compimento di «atti contrari alla pubblica decenza» in luogo pubblico, ovvero aperto o esposto al pubblico".
In particolare sottolinea la sentenza "la giurisprudenza di legittimità formatasi su tale disposizione consente di identificarne l'ambito applicativo in condotte lesive del «normale sentimento di costumatezza», che generano «fastidio e riprovazione»: condotte quasi invariabilmente associate, nella prassi, alla scopertura di parti intime del corpo, attuata però senza convogliare messaggi di natura sessuale, che determinerebbero l'inquadramento nel più grave illecito di atti osceni. Tra tali condotte, compare con una certa frequenza nei repertori giurisprudenziali proprio l'urinare in un luogo pubblico: condotta il cui disvalore potrebbe oggi essere percepito, più che nella momentanea scopertura di una parte intima del corpo, nel fatto stesso di insudiciare luoghi abitualmente frequentati dal pubblico". In ogni caso – specificano i giudici della Consulta - si tratta di condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi – in definitiva – in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza. E a fronte di un simile limitato disvalore, la previsione di una sanzione minima di 5.000 euro e di una massima di 10.000 euro non può che apparire manifestamente sproporzionata.

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