Indagini preliminari: no alla retrodatazione se l’iscrizione del reato è ante Cartabia
Il rimedio che consente di far rilevare davanti al giudice la mancata tempestività dell’adempimento da parte del Pm è stato introdotto da una norma del Dlgs n. 150/2022, che non è stata prevista come retroattiva
Se si ritiene che l’iscrizione nel registro delle notizie di reato da parte del pubblico ministero non sia stata tempestiva rispetto all’avvio delle indagini preliminari non è esperibile dall’imputato il nuovo rimedio della retrodatazione se al tempo non era ancora entrata in vigore la Riforma Cartabia, che ha introdotto l’articolo 335 quater nel codice di procedura penale, in quanto in assenza di norma transitoria il rimedio offerto dalla nuova norma non è da considerarsi retroattivo, neanche invocando orientamenti giurisprudenziali risalenti che avrebbero di fatto ammesso la retrodatazione dell’iscrizione al momento in cui questa si appalesava dovuta da parte del Pm e non era stata realizzata. La questione è di fondamentale importanza per stabilire il termine di scadenza delle indagini preliminari.
Così la Corte di cassazione ha risolto - con la sentenza n. 45843/2024 - il caso concreto sottopostole dal ricorrente negando la possibilità di retrodatare l’iscrizione del reato contestato all’imputato al fine di far dichiarare illegittima l’acquisizione di un atto d’indagine effettuata a tempo ormai scaduto. Infatti, la difesa aveva rivendicato l’applicazione del rimedio della retrodatazione come prevista dalla Riforma riguardo a un’iscrizione di marzo 2022: atto del pubblico ministero ben antecedente al 30 dicembre 2022 data di entrata in vigore della novella “Cartabia”. Ebbene, il ricorso proposto alla Suprema corte riteneva applicabile anche ai procedimenti pendenti la nuova disciplina affermando che essa rappresenterebbe un “mero” recepimento di risalenti e garantistici orientamenti giurisprudenziali. Ragionamento a tratti avvincente, ma respinto in radice dalla Suprema corte sulla base del principio di successione delle norme senza che sia ravvisabile un caso di applicazione di norma più favorevole, cioè di retroattività della novella.
Quindi, in tutti i casi di effettiva non tempestiva iscrizione nel registro delle notizie di reato - se questa è avvenuta prima del 30 dicembre 2022 - contro l’inerzia del Pm, che abbia provveduto in ritardo all’adempimento impostogli, non è esplicabile alcuno strumento utile al fine di retrodatare il dies a quo di avvio delle indagini preliminari. Resta in tali casi solo l’ipotesi precedente alla Riforma dell’autonoma retrodatazione stabilita dallo stesso Pm, quando questi non abbia potuto, per qualsiasi motivo, procedere all’immediata iscrizione. E, in caso non faccia uso di tale propria facoltà - in base al disposto dell’articolo 335 del Cpp - il giudice soggiace solo a eventuali conseguenze disciplinari discendenti dall’inadempimento.