Rassegne di Giurisprudenza

Infortunio sul lavoro e azione di regresso dell'Ente previdenziale

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Previdenza- Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Azione di regresso dell'Ente previdenziale - Artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965 - Esperibilità - Nei confronti dei soggetti terzi responsabili o corresponsabili dell'infortunio - Configurabilità - Sussiste.
L'azione di regresso è esperibile dall'ente previdenziale ("jure proprio") ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, dal momento che essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità, contrattuale per il datore ed extracontrattuale per gli altri.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 22 gennaio 2021 n. 1399

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore azione di regresso ex art. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124 del 1965 - Esperibilità - Nei confronti di soggetti terzi responsabili o corresponsabili dell'infortunio - Configurabilità - Condizioni.
La speciale azione di regresso spettante all'INAIL, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti - come l'appaltante o il subappaltante - che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 maggio 2017 n. 12561

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore - Azione di regresso ex artt. 10 e 11 Dpr n. 1124/1965 - Esperibilità - Nei confronti di soggetti terzi responsabili o corresponsabili dell'infortunio - Fondamento.
La speciale azione di regresso spettante jure proprio all'Inail, ai sensi del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore. La giustificazione di ciò è rinvenibile nel fatto che l'azione di regresso non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro, proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 21 marzo 2012 n. 4482

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore - Azione di regresso ex art. 10 e 11 d.p.r. n. 1124 del 1965 - Esperibilità - Nei confronti di soggetti terzi responsabili o corresponsabili dell'infortunio - Fondamento - Fattispecie.
La speciale azione di regresso spettante, "jure proprio" all'Istituto, ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (principio affermato in fattispecie in cui l'INAIL aveva esperito l'azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell'organizzazione e della prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro).
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 marzo 2008 n. 6212