Intercettazioni: non vincola il giudice di merito il giudicato cautelare formatosi sull'inutilizzabilità
La lettura della decisione della Cassazione n. 1125 è utile per valutare la bontà degli esiti captativi
Intercettazioni: l’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione, delle generalità dell’interprete di lingua straniera che ha proceduto all’ascolto, alla traduzione e alla trascrizione delle conversazioni telefoniche o ambientali integra una mera irregolarità.Nessuna inutilizzabilità dunque: così la sentenza n. 1125/2021 della Terza sezione penale di Piazza Cavour, depositata il 13 gennaio scorso, con cui la Suprema corte ha anche escluso che il giudicato cautelare formatosi, in fase incidentale de libertate, in punto di inutilizzabilità degli esiti captativi, vincoli il giudice del dibattimento.
La vicenda: la pretesa inutilizzabilità
Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (confermativa della condanna degli imputati resa all’esito di giudizio abbreviato), la difesa aveva invocato talune decisioni di legittimità – alcune delle quali pronunciate nella fase cautelare dello stesso procedimento penale – secondo le quali la mancanza, nei verbali di inizio e fine servizio delle operazioni di intercettazione telefonia, dell’indicazione delle generalità dell’interprete che aveva proceduto materialmente agli ascolti e alla traduzione delle conversazioni in lingua rumena, dava luogo all’inutilizzabilità degli esiti captativi, per l’impossibilità di desumere la capacità dell’ausiliario di svolgere ed eseguire adeguatamente l’incarico affidatogli (Cassazione, sezione III penale, n. 314545/2016, Ced 267738; Id., n. 28216/2016, Ced 267448; Id., n. 49331/2013, Ced 257291).
Di qui la censura della gravata sentenza, per ritenuta violazione degli articoli 268, comma 1, 271, comma 1, del Cpp e 89 delle disposizioni di attuazione del Cpp, non essendosi i giudici di seconde uniformati al suddetto principio enunciato nella fase de libertate, in violazione del cosiddetto giudicato cautelare.
Il dictum: gli argomenti a favore dell’indirizzo maggioritario sulla mera irregolarità
Il Supremo collegio con la sentenza in commento ha anzitutto smentito l’opposto indirizzo di legittimità – invocato dalle difese – fermo ormai al 2015 e, quindi, non più attuale, escludendo conseguentemente la necessità di investire della questione le sezioni Unite penali.
La Corte regolatrice ha aderito e dato continuità all’orientamento – di gran lunga maggioritario e ancora recentemente ribadito – secondo cui l’omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell’interprete di lingua straniera che abbia proceduto all’ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni telefoniche, integra una mera irregolarità (ex plurimis Cassazione, sezione V penale, n. 7030/2020, Ced 278659; Id., n. 15472/2018, Ced 272683; Id., n. 11060/2018, Ced 272863; Id., n. 31285/2017, Ced 270570; sezione VI penale, n. 5197/2018, Ced 272151; sezione III penale, n. 24305/2017, Ced 269985; sezione V penale, n. 25549/2015, Ced 268024).
Per la Cassazione, sono solidi gli argomenti che supportano il divisato indirizzo.
In primo luogo, la traduzione delle conversazioni intercettate – attività logicamente e cronologicamente successiva alla captazione di queste – non è una delle operazioni previste dall’articolo 89 delle disposizioni di attuazione al Cpp, sicché quello dell’interprete non fa parte dei nominativi che devono essere annotati nel verbale delle operazioni previsto dall’articolo 268, comma 1, del Cpp.
In secondo luogo, la severa sanzione dell’inutilizzabilità è prevista solo per i casi tassativamente indicati dall’articolo 271 del Cpp, e, quindi, non può estendersi alle ipotesi non espressamente previste: nel caso in esame – cadenzano gli “ermellini” di Piazza Cavour – non si tratta di prova assunta in violazione dei divieti previsti dalla legge, in quanto la prova è costituita non già dall’attività di traduzione ma dalle conversazioni captate nella loro lingua originale, come trasfuse su idonei supporti tecnici.
Infine, la capacità dell’interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnato è un dato obiettivo, desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita e trascritta, di talché l’identificazione del traduttore appare del tutto indifferente ai fini del controllo dell’attività svolta dall’ausiliario e non comporta alcuna violazione dei diritti difensivi.
Nessun effetto preclusivo per il giudicato cautelare
La Suprema corte ha poi respinto l’altra argomentazione pure spesa dalla difesa, secondo la quale i giudici di merito avrebbero dovuto nella specie conformarsi alle (precedenti opposte) decisioni di legittimità rese nel giudizio cautelare.
Al riguardo bene ricorda la sentenza annotata che il cosiddetto “giudicato cautelare” formatosi in punto di inutilizzabilità dei risultati captativi, anche con pronuncia della Corte di cassazione – siccome afferente, per definizione, alla sola fase cautelare – non produce alcun effetto preclusivo e vincolante sulle determinazioni del giudice del merito, il quale è chiamato a provvedere con piena autonomia a rivalutare ogni questione giuridica (così Cassazione, sezione I penale, n. 40301/2012, Ced 253842; sezione III penale, n. 4976/2019, Ced 275694).
In definitiva, le pronunce incidentali sulla validità e sull’utilizzabilità del mezzo di prova rese nella fase de libertate promossa per il riesame di misure cautelari personali, anche all’esito del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. Pertanto, in relazione alla validità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari e alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione adottata in sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice del dibattimento il potere-dovere di un’autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive (vedi Cassazione, sezione V penale, n. 16285/2010, Ced 247265).