In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 T.U.F., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’ art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa...

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