Penale

Istituito Ecris, tutto passerà per un Ufficio centrale

di Alberto Cisterna

Il decreto 75/2916, infine, cura l'attuazione della decisione 2009/316/Gai che, come ricordato, istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (Ecris), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/Gai (oggetto di attuazione con il decreto 73/2016).

L'istituzione del Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari - Si è già detto della definizione accordata dall'articolo 12 del decreto 74/2016 al Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari.
L'articolo 3 del decreto 75/2016 affida ogni adempimento in materia all'Ufficio centrale del casellario e, all'articolo 4, si prevede che nel tema, certo delicato, della trasmissione delle informazioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative applicabili si menziona il numero di codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati applicando una «tavola comune delle categorie e sottocategorie di reato» di cui a un allegato (A) al decreto in parola.

Un'operazione di perequazione complessa e rilevante che traccia le similitudini o le identità tra le fattispecie di reato nazionali e quelle dei singoli Stati Ue. Il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che, in assenza di corrispondenza del reato con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizzi il codice «categoria aperta» della pertinente categoria o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altri reati».

È una tabella di grande interesse e non solo per gli operatori. Di rilievo, ad esempio, il modo con cui è stata classificata la partecipazione a un'«organizzazione criminale» (codici 00 200 – 00 203) e la sua omologazione alle categorie in uso nell'ordinamento interno. In modo analogo si è prevista la creazione di una tabella di corrispondenza (allegato B al decreto 75/2016) per le pene e per le misure di sicurezza, nonché per le decisioni successive che applicano misure alternative.

In fondo, a ben considerare, proprio il sistema delle tabelle che individuano le correlazioni, le omogeneità, le convergenze tra fattispecie penali e tra le conseguenti pene traccia la via di un diritto penale comune in cui, nei limiti possibili, si punta a una equiparazione del diritto punitivo sia sul versante dei comportamenti illeciti sia su quello delle sanzioni applicabili.

Decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 75

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