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L'amministratore di condominio "cacciato" prima di fine mandato ha diritto anche al risarcimento del danno

La Corte di cassazione con l'ordinanza n. 7874/21 ha precisato che il contratto dell'amministratore è assimilabile al mandato a titolo oneroso

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di Giampaolo Piagnerelli

L'amministratore di condominio che abbia ricevuto una lettera di revoca dell'incarico, prima della fine del mandato, ha diritto a ricevere gli emolumenti ancora non ricevuti e può vantare anche la pretesa del risarcimento del danno. Il tutto ovviamente in assenza di cause che possano giustificare la rescissione del contratto in maniera anticipata. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 7874/21.

La vicenda. Venendo ai fatti un soggetto (nella veste di ex amministratrice) ha proposto ricorso articolato in un unico motivo, contro la sentenza n. 5874/2015 del tribunale di Palermo. In particolare quest'ultimo aveva accolto solo in parte l'appello avanzato contro la sentenza del giudice di pace. Il tribunale, infatti, ha affermato che all'appellante, ex amministratrice di un condominio, spettasse solo il saldo del compenso fino all'esaurimento del rapporto e non anche il risarcimento del danno ex articolo 1725 cc. L'ex amministratrice ha presentato ricorso in Cassazione. Si legge nella sentenza che il contratto tipico di amministratore di condominio, non costituisce prestazione d'opera intellettuale e proprio per questo chi ricopre tale incarico non deve essere iscritto in apposito albo o elenco, ma deve garantire requisiti di professionalità e onorabilità. I Supremi giudici hanno chiarito che al contratto di amministrazione di condominio può trovare residuale applicazione la disciplina di contratto di mandato. Come anche chiarito dalla sentenza di legittimità n. 20957/2004, la previsione della revocabilità ad nutum da parte dell'assemblea, conferma l'assimilabilità al mandato del rapporto tra condominio e amministratore e, conseguentemente, il carattere fiduciario dell'incarico. Trattandosi, peraltro, di mandato che si presume a titolo oneroso conferito per un tempo determinato, se la revoca è eseguita prima della scadenza del termine di durata previsto nell'atto di nomina (nel caso 1 anno), l'amministratore ha diritto oltre che al soddisfacimento dei propri individuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, proprio in applicazione dell'articolo 1725, comma 1, cc, salvo che ricorra a fondamento della medesima revoca una giusta causa.

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