«L’avvocato che attribuisca ad un terzo (nella specie, la propria segretaria) la facoltà di pubblicare, senza alcun effettivo controllo preventivo, post e contenuti nelle pagine social e/o sul sito web dello studio legale risponde personalmente dell’eventuale rilevanza disciplinare dell’attività stessa per culpa in eligendo ed in vigilando, giacché con l’incauta delega assume colposamente il rischio sufficiente ad integrare l’illecito deontologico, che peraltro non è scriminato né dal fatto che la...
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