L’avvocato stabilito deve indicare il titolo per intero
Il Cnf chiarisce che l’avvocato stabilito deve usare il titolo professionale di origine evitando di ingenerare confusione con il titolo di avvocato a pena di illecito disciplinare
“Nell’esercizio della professione, l’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine (indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine), in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato, specificandosi, in via rafforzativa, che all’indicazione del titolo professionale l’avvocato stabilito è tenuto ad aggiungere l’iscrizione presso l’organizzazione professionale ovvero la denominazione della giurisdizione...